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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10227/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (costruttore)

La controversia

Il condominio aveva convenuto in giudizio la società costruttrice chiedendo il risarcimento dei danni per asseriti vizi e difetti strutturali dell'edificio, invocando sia la responsabilità ex art. 1669 c.c. sia quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c. I difetti denunciati riguardavano, tra l'altro, la copertura dei corpi di fabbrica, i lastrici solari, le rampe di accesso, infiltrazioni nelle unità immobiliari, la viabilità interna, i parcheggi e ulteriori carenze riscontrate da un consulente di parte. Il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte la domanda, condannando la società al pagamento di una somma limitata; in appello entrambe le impugnazioni erano state rigettate. In cassazione il condominio deduceva: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa o errata valutazione delle prove e mancata rinnovazione/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio; 2) vizio di motivazione ex artt. 132 e 134 c.p.c. per omessa valutazione di un fatto decisivo e per apparente motivazione sul diniego di rinnovo della CTU; 3) violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per non avere la Corte d'appello riconosciuto il risarcimento anche sotto il profilo della responsabilità aquiliana, pur in presenza di vizi che, secondo il ricorrente, erano stati accertati e avevano causato danni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse correttamente motivata nel negare una nuova CTU, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Ha inoltre ritenuto che i vizi lamentati fossero stati già esaminati nell'ATP e qualificati come mere incompletezze o imperfezioni di lieve entità, prive di incidenza sulla funzionalità e sul godimento dell'opera, dunque non riconducibili ai gravi difetti ex art. 1669 c.c. Infine, ha confermato che la responsabilità ex art. 2043 c.c. può operare solo quando non ricorrano in concreto i presupposti dell'art. 1669 c.c., ma in tal caso grava sull'attore l'onere di provare tutti gli elementi dell'illecito, compresa la colpa del costruttore; nel caso concreto, però, la Corte territoriale aveva escluso che vi fossero altri vizi risarcibili ai sensi dell'art. 2043 c.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle somme previste dall'art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    La disposizione configura una responsabilità extracontrattuale speciale del costruttore per gravi difetti dell'opera; se i difetti non incidono sulla funzionalità o non sono gravi, non opera la disciplina speciale. Se manca l'applicabilità dell'art. 1669 c.c., può residuare l'art. 2043 c.c., ma senza la presunzione di responsabilità propria della norma speciale.

  • art. 2043 c.c.

    È la regola generale dell'illecito aquiliano. Può trovare applicazione quando non ricorrono i presupposti dell'art. 1669 c.c., ma l'attore deve provarne integralmente i presupposti, inclusa la colpa del costruttore.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura relativa alla valutazione delle prove è stata ritenuta infondata perché la Corte di merito ha comunque valutato il materiale istruttorio e l'ATP.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo per contestare la valutazione del materiale probatorio, ma la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione di merito se sorretta da motivazione adeguata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per dedurre un vizio di motivazione apparente; la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente.

  • art. 134 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per denunciare un difetto di motivazione, ma la censura è stata respinta.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione del giudizio per manifesta infondatezza/inammissibilità del ricorso.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato rigettato in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la disciplina sanzionatoria prevista dai commi terzo e quarto, con condanna a somme ulteriori in favore della controparte e della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di consulenza tecnica d'ufficio, la scelta di disporre o meno indagini suppletive, integrative o una nuova CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e non illogica.
  • I vizi edilizi o costruttivi che non incidano in modo apprezzabile sulla funzionalità e sul godimento dell'opera non integrano i "gravi difetti" rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c.
  • La responsabilità ex art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale speciale rispetto all'art. 2043 c.c.; quando non ricorrono i presupposti della norma speciale, è astrattamente possibile agire ex art. 2043 c.c., ma senza beneficiare della presunzione di responsabilità del costruttore.
  • Se si invoca l'art. 2043 c.c. in luogo dell'art. 1669 c.c., l'attore deve provare integralmente tutti gli elementi dell'illecito, inclusa la colpa del costruttore.
  • La motivazione della sentenza di merito non è apparente quando il giudice indica le ragioni per cui considera i difetti mere incompletezze o difformità non rilevanti ai fini della responsabilità risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioniSpese di liteParti comuni
RamiResponsabilità civileProcesso civileCondominio
IstitutiOnere della prova

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