Sentenza n. 30/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento del diniego espresso dall'Amministrazione – MARINTENDENZA - a mezzo del provvedimento di cui al Prot. n. M_D MDINTRMRG20 0042016 del 07.11.2020, nel quale si legge “in esito a quanto richiesto con l'istanza in riferimento, si rappresenta che le attuali disposizioni normative prevedono l'applicabilità dei 6 scatti sull'indennità di buonuscita esclusivamente per il personale cessato dal servizio per limiti d'età o giudicato permanentemente non idoneo ex art. 1 comma 15 bis della legge 468/1987, laddove la norma indicata nell'istanza in esame risulta applicabile al solo personale della Polizia di Stato. (…) L'istanza non può trovare accoglimento”, e per il riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini del TFS;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio e mancata rideterminazione dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già Primo Luogotenente della Marina Militare, cessato dal servizio permanente a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio, ha chiesto l'accertamento del diritto al computo dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del TFS, con conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita. Ha impugnato il diniego della Marina Militare e il mancato adeguamento del trattamento da parte dell'INPS, sostenendo che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato, riconosca il beneficio anche al personale delle Forze Armate cessato a domanda in possesso dei requisiti anagrafici e di servizio. Il Ministero della Difesa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre l'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa e ne ha disposto l'estromissione, rilevando che l'unico soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita è l'ente previdenziale competente, mentre il rapporto tra Ministero ed ente previdenziale resta interno e fondato sulla leale collaborazione. Nel merito, il ricorso è stato respinto. L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 attribuisce i sei scatti stipendiali, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, al personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia con qualifiche equiparate. La Marina Militare non rientra nella nozione normativa di forze di polizia, delineata anche mediante il rinvio all'art. 16 della l. n. 121/1981. L'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare mantiene tale regime per le forze di polizia a ordinamento militare, ma non lo estende alle Forze Armate. Ne consegue che il personale della Marina Militare, anche se cessato a domanda dopo il compimento di 55 anni e con almeno 35 anni di servizio, non ha diritto al computo dei sei scatti nel TFS. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate
La disposizione limita il beneficio dei sei scatti ai fini della buonuscita al personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia con qualifiche equiparate; non comprende il personale della Marina Militare.
art. 16 l. n. 121/1981
La norma è utilizzata per delimitare la nozione di forze di polizia richiamata dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987; tale nozione non comprende la Marina Militare.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
Continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
La disposizione conserva il regime dell'art. 6-bis per le forze di polizia a ordinamento militare, senza estenderlo a tutte le Forze Armate e quindi alla Marina Militare.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La disposizione riguarda il calcolo della base pensionabile e non modifica, secondo il giudice, il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita quanto ai sei scatti previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali computabili ai fini dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 è riservato al personale della Polizia di Stato e alle forze di polizia con qualifiche equiparate, secondo la nozione ricavabile dall'art. 16 della l. n. 121/1981.
- La Marina Militare, in quanto Forza Armata e non forza di polizia ai sensi dell'art. 16 della l. n. 121/1981, non rientra nell'ambito soggettivo dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987; pertanto il relativo personale non ha diritto ai sei scatti nel TFS neppure quando cessi a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio.
- L'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare conserva l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia a ordinamento militare, ma non estende il beneficio a tutte le Forze Armate.
- La legittimazione passiva rispetto alla domanda di corresponsione o rideterminazione dell'indennità di buonuscita spetta all'ente previdenziale debitore; l'amministrazione datrice di lavoro, pur avendo partecipato al procedimento prodromico, non è legittimata passivamente e deve essere estromessa dal giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 63/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 10/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 15/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 21/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →