Cassazione Penale, Ordinanza n. 18879/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, subordinatamente, di detenzione domiciliare. La pena in espiazione derivava da cumulo ed era riferita a reati di detenzione di armi clandestine in concorso, detenzione abusiva di armi e cessione di sostanze stupefacenti, con recidiva reiterata e infraquinquennale. Con il ricorso si è dedotto vizio di motivazione, prospettando che l'ordinanza fosse apparente, apodittica e incongrua perché non avrebbe valutato adeguatamente gli elementi favorevoli prodotti dalla difesa e avrebbe erroneamente ritenuto persistente la pericolosità sociale del condannato, in mancanza di un sufficiente percorso di risocializzazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero in larga parte meramente fattuali e non confrontate in modo specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha rilevato che il tribunale di sorveglianza aveva motivato compiutamente e senza manifeste illogicità: da un lato, la richiesta di affidamento era stata formulata in relazione alla Spagna, Paese nel quale risultavano contatti del ricorrente con ambienti criminali e nel quale non emergevano ulteriori interessi meritevoli di tutela; dall'altro, il reddito documentato era insufficiente rispetto alle spese prevedibili e risultavano segnalazioni di polizia e procedimenti penali pendenti per reati gravi, tali da sorreggere il giudizio di perdurante pericolosità sociale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti consentiti dal controllo di legittimità; non sono ammissibili censure che si risolvano in mere doglianze di fatto o in una diversa lettura degli elementi valutati dal giudice di merito.
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone una valutazione favorevole della personalità e della pericolosità del condannato, rimessa alla discrezionalità del giudice di sorveglianza.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro ordinanze del tribunale di sorveglianza, non è consentito censurare la decisione con rilievi meramente fattuali o con una richiesta di rivalutazione del merito degli elementi già esaminati.
- La motivazione sul diniego delle misure alternative è sufficiente quando il giudice di sorveglianza espliciti in modo non manifestamente illogico gli indici ritenuti ostativi, quali collegamenti con ambienti criminali, insufficienza delle disponibilità economiche e pendenze penali rilevanti.
- La persistenza della pericolosità sociale può essere desunta da una valutazione complessiva della condotta, delle segnalazioni di polizia e dei procedimenti penali pendenti, anche in presenza di allegazioni difensive positive non ritenute decisive.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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