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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08888/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 12/03/2025. Dal testo emerge che i motivi difensivi erano sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nel merito; in particolare si contestava, sia pure in modo non ulteriormente specificato nel provvedimento, il trattamento sanzionatorio, con riferimento alla riduzione concessa per le circostanze attenuanti generiche e al diniego della pena sostitutiva richiesta nell'interesse dell'imputato. La Corte ha ritenuto che tali doglianze non fossero deducibili in sede di legittimità perché già adeguatamente vagliate dai giudici di merito con motivazione corretta, coerente e priva di illogicità manifeste.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello con motivazione logicamente e giuridicamente corretta, anche quanto alla riduzione per le attenuanti generiche e al giudizio prognostico negativo posto a base del diniego della pena sostitutiva. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili motivi che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia giuridicamente corretta, coerente e priva di manifesta illogicità.
  • La censura in cassazione non può risolversi in una mera reiterazione del dissenso rispetto alla valutazione di merito, soprattutto quando la decisione impugnata abbia già affrontato puntualmente le doglianze difensive.
  • Il diniego della pena sostitutiva, quando sorretto da un giudizio prognostico negativo adeguatamente motivato, non è censurabile in cassazione se la motivazione dei giudici di merito è congrua e immune da evidenti incongruenze.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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