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Ordinanza

Ordinanza n. 26/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in data 13 ottobre 2025 – notificato in pari data - con il quale il Questore di -OMISSIS-ha disposto il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale presentata dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202502398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto stagionale il 23 settembre 2023, aveva stipulato il contratto di soggiorno il 10 dicembre 2023 e presentato il 2 luglio 2024 l’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno, lavorando regolarmente nel settore della lavorazione delle carni fino al 31 agosto 2025. A seguito di un riesame disposto in sede cautelare, la Questura ha confermato il diniego ritenendo superato il periodo massimo di soggiorno e tardiva la domanda di conversione del titolo. Con motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 5, comma 5, e dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. n. 145/2024, lamentando che l’Amministrazione non avesse valutato la domanda di conversione presentata il 25 luglio 2025, quale elemento sopravvenuto potenzialmente idoneo a giustificare il rilascio di un diverso titolo di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia del diniego. Ha ravvisato il fumus boni iuris nella censura relativa alla mancata valutazione della domanda di conversione, rilevando che l’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 consente al lavoratore stagionale che abbia svolto almeno tre mesi di attività lavorativa regolare di chiedere la conversione del titolo, senza prevedere termini decadenziali. La domanda di conversione, se definitivamente e positivamente esaminata nel procedimento ancora pendente, può costituire elemento sopravvenuto idoneo a giustificare il rilascio di un diverso titolo di soggiorno. Il giudice ha inoltre considerato che la ricevuta della domanda consente la regolarità del soggiorno nelle more, secondo la circolare ministeriale richiamata, e ha ravvisato il periculum in mora nel rischio immediato di espulsione e nella perdita del rapporto di lavoro in essere. Le spese della fase cautelare sono state compensate per il carattere interlocutorio della decisione. La trattazione del merito è stata fissata al 25 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale parametro della censura relativa alla necessità di valutare gli elementi sopravvenuti incidenti sul rilascio del titolo di soggiorno.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998

    Riconosce al lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi la possibilità di chiedere la conversione del titolo di soggiorno, senza prevedere termini decadenziali.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio e posta a fondamento della sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il lavoratore stagionale che abbia svolto almeno tre mesi di attività lavorativa regolare può chiedere la conversione del titolo di soggiorno senza essere soggetto a un termine decadenziale non previsto dalla legge.
  • Nel procedimento relativo al rilascio o al rinnovo del titolo di soggiorno, l’amministrazione deve valutare la domanda di conversione presentata dall’interessato quale elemento sopravvenuto potenzialmente idoneo a giustificare il rilascio di un diverso titolo, purché la domanda sia esaminata positivamente all’esito del relativo procedimento.
  • La ricevuta della domanda di conversione del permesso di soggiorno consente, nelle more della definizione del procedimento, la regolarità del soggiorno dello straniero, secondo quanto chiarito dalla circolare ministeriale richiamata dal giudice.
  • Sussiste il periculum in mora quando il diniego del titolo di soggiorno espone immediatamente lo straniero al rischio di espulsione e alla perdita del rapporto di lavoro in essere.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazione

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