Sentenza n. 5682/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6243/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6243/2025, che riconosceva alla docente il beneficio annuo di € 500 per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6243/2025, notificata al Ministero il 16 settembre 2025 e non impugnata, era passata in giudicato e aveva condannato l’Amministrazione a riconoscerle, per il servizio a tempo determinato prestato nell’anno scolastico 2024/2025, il beneficio economico annuo di € 500 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, alle stesse condizioni del personale di ruolo. L’Amministrazione non aveva eseguito la pronuncia. La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando la mancata impugnazione della sentenza, attestata dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le spettanze riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato con adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo le norme richiamate in motivazione e la relativa parcella dovrà essere presentata nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto esecutivo. Gli atti del commissario dovranno essere depositati tramite PAT secondo le modalità indicate. Il Ministero è stato condannato a pagare € 800, oltre IVA, CPA, spese generali se spettanti e contributo unificato se versato, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Il giudice ritiene sussistenti i presupposti per l’ottemperanza, in ragione del passaggio in giudicato del titolo e dell’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
L’inutile decorso del termine previsto dalla disposizione, insieme al passaggio in giudicato della sentenza, consente di procedere in ottemperanza.
art. 115 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina sulle spese di giustizia e le specifiche disposizioni richiamate.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
Per l’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario, il giudice richiama l’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, considerando tale utilizzo autorizzato.
art. 8 l. n. 417/1978
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, per la disciplina delle spese connesse all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
Le ulteriori spese sostenute per l’adempimento dell’incarico commissariale sono assoggettate alla disciplina dell’art. 56 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
La parcella del commissario deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine previsto dall’art. 71; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento fondano l’ordine giudiziale di esecuzione integrale delle prestazioni riconosciute.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento; il munus di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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