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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14657/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando la decisione di merito che aveva condannato gli imputati per tentato furto. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Livorno per tentato furto. Con i primi due motivi hanno censurato la misura della pena, lamentando l'eccessività della pena base e la scarsa riduzione riconosciuta per il tentativo. Con il terzo motivo hanno contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze attengono alla discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena e nella valutazione delle attenuanti, e che la motivazione della sentenza impugnata dava conto in modo congruo degli elementi ritenuti decisivi.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come criterio legale che orienta la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro della graduazione della pena base e delle diminuzioni o aumenti per circostanze, rimesso alla valutazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • La determinazione della pena base e la valutazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione congrua.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio quando la motivazione del giudice di merito sia logicamente adeguata e non manifestamente illogica.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione presenti evidenti illogicità; il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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