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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40223/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2008 con cui l'amministrazione finanziaria ha rettificato il reddito d'impresa della società ai fini IRES, IRAP e IVA, contestando anche sanzioni. La rettifica si fondava su indagini bancarie e su movimentazioni rinvenute su conti intestati alla società e al socio, ritenute in parte riferibili alla società anche quando i conti erano formalmente intestati al socio o a soggetti a lui vicini. I contribuenti hanno impugnato l'atto, prima soccombendo in primo grado e poi ottenendo solo un parziale accoglimento in appello. In cassazione hanno proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi, sostenendo che l'autorizzazione alle indagini bancarie dovesse essere motivata e che la mancata motivazione ne rendesse inutilizzabili gli esiti; 2) violazione degli artt. 32 e 37 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727-2729 c.c., oltre a vizi motivazionali, contestando la riferibilità alla società delle movimentazioni sui conti del socio senza prova di intestazione fittizia, la valutazione della disponibilità finanziaria del socio e alcuni elementi fattuali specifici; 3) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e vizi motivazionali, deducendo che la prova documentale offerta fosse sufficiente a superare la presunzione per versamenti e prelevamenti, che la Corte regionale non avesse valutato la documentazione e che vi fosse duplicazione delle movimentazioni contestate; 4) violazione degli artt. 39 e 40 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727-2729 c.c., con riferimento alla ricostruzione come utili occulti di versamenti del socio alla società e del successivo rimborso, ritenuti simulati; 5) violazione degli artt. 39 e 40 d.P.R. 600/1973 e vizi motivazionali in tema di disconoscimento di costi per personale dipendente, lamentando che la documentazione prodotta non fosse stata adeguatamente considerata.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato, in sintesi, che l'autorizzazione alle indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973 svolge funzione organizzativa interna e non richiede motivazione; che, in una società a ristretta base partecipativa, le movimentazioni sui conti intestati al socio o ai familiari possono essere riferite alla società sulla base di elementi sintomatici e presuntivi, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente; che per superare la presunzione occorre prova analitica e non assertiva; che i prelevamenti, in tale contesto, possono essere trattati come indici di ricavi occulti, e non è sufficiente dimostrare il transito di somme verso altri conti riconducibili al medesimo ambito economico; che la ricostruzione di finanziamenti soci e successivi rimborsi come mera simulazione di distribuzione di utili era sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti; e che il disconoscimento dei costi per personale era stato motivatamente fondato sulla mancata adeguata documentazione, ivi compresa la mancata produzione dei modelli 770. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    L'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione organizzativa interna e non richiede motivazione; i dati dei conti possono fondare presunzioni legali relative e determinare inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

  • art. 37 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel quadro delle presunzioni e della riferibilità delle movimentazioni bancarie alla società o al contribuente.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per la rettifica del reddito d'impresa sulla base di elementi indiziari e presuntivi.

  • art. 40 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato insieme all'art. 39 nel contesto della determinazione del reddito e del disconoscimento di costi.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Non si applica all'autorizzazione alle indagini bancarie, perché questa non è un atto impositivo soggetto a obbligo di motivazione.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    La Corte esclude l'obbligo di motivazione per l'autorizzazione alle indagini bancarie, trattandosi di atto preparatorio interno e non di provvedimento decisorio.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili per ricostruire la riferibilità delle movimentazioni e la simulazione di operazioni societarie, quando sorrette da elementi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al 'minimo costituzionale'; non è consentita una rivalutazione del merito delle prove, salvo anomalie motivazionali radicali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'autorizzazione alle indagini bancarie prevista dall'art. 32 d.P.R. 600/1973 è un atto interno al procedimento di accertamento, con funzione organizzativa, e non necessita di autonoma motivazione.
  • Nelle società a ristretta base partecipativa, soprattutto quando vi sono elementi di commistione tra patrimoni sociali e personali, le movimentazioni su conti intestati ai soci o ai familiari possono essere presuntivamente riferite alla società.
  • In presenza di accertamento bancario, l'onere della prova si inverte: l'amministrazione può fondarsi sui dati dei conti, mentre il contribuente deve fornire prova specifica, analitica e non meramente assertiva dell'estraneità delle singole operazioni a fatti imponibili.
  • Per superare la presunzione sui versamenti non basta una deduzione generica: occorre dimostrare puntualmente la loro irrilevanza fiscale o la loro già considerazione nella determinazione del reddito.
  • In un contesto di ristretta compagine sociale, la destinazione di somme verso altri conti del socio o verso conti societari non esclude la rilevanza fiscale della movimentazione, perché resta nell'orbita economica comune della società.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, essendo censurabile solo l'anomalia motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La simulazione di finanziamenti soci e successivi rimborsi può essere desunta, in via presuntiva, quando l'operazione risulti incompatibile con la reale capacità finanziaria del socio e con il complessivo assetto economico dell'impresa.
  • Il disconoscimento di costi, come quelli per personale dipendente, è legittimo se la documentazione prodotta non consente di provare l'effettivo sostenimento del costo e la parte si limita a rilievi critici non documentati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàSimulazione

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