Cassazione Civile, Ordinanza n. 08446/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel giudizio di merito era stata proposta un'azione revocatoria ordinaria da una creditrice della società debitrice per ottenere la declaratoria di inefficacia, nei propri confronti, di due compravendite del 7 marzo 2012 con cui il socio accomandatario della società aveva alienato gli unici immobili di sua proprietà al padre, socio accomandante della società, e alla convivente. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della revocatoria. L'acquirente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché l'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, n. 3, c.p.c. era del tutto insufficiente a consentire la comprensione della vicenda e la verifica di ammissibilità, pertinenza e fondatezza dei motivi. La ricorrente aveva anche chiesto la rimessione in termini per rinnovare la notifica del ricorso alla parte intimata non costituita, ma la Corte ha ritenuto superflua la rinnovazione per la manifesta inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per violazione del requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c., rilevando che la parte espositiva dei fatti era troppo scarna e non permetteva una compiuta comprensione della controversia. Ha inoltre escluso la necessità di ordinare la rinnovazione della notifica del ricorso alla parte intimata, poiché ciò avrebbe comportato un inutile dispendio di attività processuale a fronte della manifesta inammissibilità. Le spese sono state compensate per difetto di soccombenza della ricorrente rispetto al controricorrente adesivo. È stato infine dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, n. 3 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti di causa idonea a consentire la comprensione della vicenda e la verifica di ammissibilità, pertinenza e fondatezza dei motivi; una narrazione eccessivamente sintetica rende il ricorso inammissibile.
art. 291 c.p.c.
La rinnovazione della notifica non va disposta quando risulterebbe un'attività inutile, in presenza di una manifesta inammissibilità del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è avvenuta con il rito camerale previsto per la decisione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo richiesto è pari a quello dovuto per il ricorso, nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti di causa deve essere sufficientemente completa da porre la Corte in condizione di comprendere la controversia e di valutare i motivi; una sintesi eccessiva integra violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c. e determina inammissibilità.
- La mera articolazione di motivi di ricorso non sana la carenza dell'esposizione sommaria dei fatti se le censure presuppongono una conoscenza della vicenda processuale e sostanziale che non emerge dal ricorso nel suo complesso.
- La rinnovazione della notifica del ricorso non deve essere disposta quando il ricorso appare già manifestamente inammissibile, poiché il relativo adempimento comporterebbe un'inutile attività processuale.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può compensare le spese quando non vi sia una soccombenza effettiva tra il ricorrente e la parte costituita che ha aderito alle sue conclusioni.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115/2002.
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