Cassazione Civile, Ordinanza n. 03852/2025 del 15/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva acquistato, da cinque agenti, crediti verso una società poi dichiarata fallita, relativi a provvigioni maturate e maturande e a indennità di fine mandato. Dopo aver compensato una parte dei crediti con un proprio debito verso la fallita per acquisto di farina, aveva agito monitoriamente per il residuo, ottenendo decreto ingiuntivo; sopravvenuto il fallimento della debitrice, aveva presentato domanda di insinuazione al passivo, chiedendo l’ammissione del residuo credito per indennità di fine mandato e di ulteriori provvigioni maturande. Il giudice delegato aveva ammesso solo una parte del credito in privilegio e l’IVA in chirografo, rigettando il resto; l’opposizione allo stato passivo era stata respinta dal Tribunale di Pisa. Avverso il decreto del Tribunale la società proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma prima dell’esame del merito entrambe le parti avevano depositato atto congiunto di rinuncia al giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio depositata con atto congiunto e, ritenendo la rinuncia proveniente da entrambe le parti e sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione senza esaminare i quattro motivi di ricorso. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale onere non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
artt. 1260 e ss. c.c.
richiamati come base dell'acquisto dei crediti mediante cessione
art. 97 l. fall.
richiamato per la comunicazione del decreto di esecutorietà dello stato passivo
art. 2751 bis n. 3 c.c.
richiamato per il riconoscimento del privilegio sui crediti per provvigioni degli agenti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, quando proveniente da tutte le parti e sottoscritta da difensori muniti di procura speciale, comporta l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente nei giudizi di impugnazione non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la previsione ha natura eccezionale e si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non statuisce sul merito delle censure proposte contro la decisione impugnata.
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