Ordinanza n. 5319/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 5097/2021, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania n. 5097/2021, nell'ambito dell'esecuzione delle successive statuizioni giudiziali relative agli accertamenti ambientali sulla realizzazione di una nuova antenna Iliad
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Campania n. 5097/2021. Nel successivo sviluppo del giudizio, con sentenza inter partes n. 5559/2022 e ordinanze del Collegio, è stata demandata al commissario ad acta la prosecuzione delle attività necessarie, comprendenti accertamenti sulla matrice ambientale interessata dalla realizzazione della nuova antenna. ARPAC ha rappresentato che l'accertamento richiede carotaggi a profondità maggiore di quella ordinaria, mediante trivelle a carotaggio continuo non disponibili presso l'Agenzia, con necessità di ricorrere al nolo a caldo presso operatori economici terzi. ARPAC ha inoltre chiarito che l'attività rientra nei propri compiti istituzionali, ma ha chiesto la copertura anticipata dei costi di noleggio. La questione esaminata dall'ordinanza riguarda quindi il soggetto tenuto a eseguire gli accertamenti e l'imputazione provvisoria delle relative spese, in un contesto nel quale non è esclusa la contaminazione del materiale di riporto utilizzato per elevare di circa due metri il piano di campagna naturale, né una possibile lesione dei LEPTA.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha disposto che il commissario ad acta prosegua l'attività conformandosi alla motivazione. Ha ritenuto che ARPAC non possa sottrarsi agli accertamenti, poiché essi rientrano nell'attività istituzionale demandatale dalla legge e, allo stato, non può essere esclusa la contaminazione del materiale di riporto né la conseguente possibile lesione dei LEPTA. L'esecuzione dovrà avvenire, su richiesta del commissario ad acta, da parte di ARPAC oppure, qualora l'Agenzia non sia disponibile, da un soggetto terzo dotato dei macchinari necessari. Le spese devono essere provvisoriamente sostenute da ARPAC, ferma la possibilità di ottenere il rimborso dei costi sostenuti qualora l'accertamento dimostri la conformità del materiale di riporto alla normativa vigente. L'ordinanza non definisce nuovamente nel merito l'appello, ma impartisce direttive vincolanti per la prosecuzione dell'attività commissariale.
Massime di principio
- Quando un accertamento tecnico rientra nei compiti istituzionali attribuiti dalla legge a un'amministrazione, l'amministrazione non può rifiutarne l'esecuzione subordinandola al riconoscimento anticipato dei costi necessari, anche se l'accertamento richiede l'acquisizione temporanea di macchinari non disponibili internamente.
- Se l'amministrazione istituzionalmente competente non è disponibile a svolgere l'accertamento tecnico, il commissario ad acta può disporre che esso sia eseguito da un soggetto terzo dotato delle attrezzature necessarie, mantenendo provvisoriamente a carico dell'amministrazione istituzionale competente le relative spese.
- La ripartizione provvisoria delle spese per un accertamento tecnico non pregiudica il successivo rimborso, quando l'esito dell'accertamento dimostri la conformità alla normativa vigente del materiale o dell'opera sottoposta a verifica.
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