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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21566/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 9 maggio 2025. Dal testo emerge che l'imputato impugnava la decisione lamentando tre motivi, qualificati però dalla Corte di cassazione come generici e manifestamente infondati. In particolare, i motivi riguardavano il trattamento della recidiva, ritenuta già in primo grado, e il diniego della causa di non punibilità, ma tali censure risultano disattese con argomenti ritenuti adeguati nei punti 1, 2 e 3 della motivazione della sentenza impugnata. La Suprema Corte ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile per genericità e infondatezza manifesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i tre motivi erano generici e manifestamente infondati, essendo già stati adeguatamente affrontati dalla sentenza impugnata in tema di giudizio di recidiva e diniego della causa di non punibilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio della Corte costituzionale n. 186 del 2000 sul ricorso presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità richiamata dal ricorso è stata negata dai giudici di merito; la Cassazione non entra nel merito, limitandosi a reputare generica e infondata la censura.

  • art. 99 c.p.

    La sentenza impugnata aveva già affrontato il giudizio di recidiva; la Cassazione considera sul punto i motivi di ricorso generici e non idonei a scalfire la motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria processuale presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso di specie la Corte ha ritenuto dovuta la sanzione.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche, non specificamente correlate alla motivazione della sentenza impugnata e non idonee a misurarsi con le ragioni poste a base della decisione.
  • Quando la sentenza di merito ha già motivato in modo puntuale sul giudizio di recidiva e sul diniego della causa di non punibilità, il ricorso che riproponga doglianze assertive o meramente ripetitive non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaPrescrizione del reato

Testo integrale

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