Cassazione Civile, Ordinanza n. 17872/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
Un soggetto, in proprio e quale legale rappresentante di una società agricola cooperativa in liquidazione, aveva proposto opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione regionale che gli contestava la violazione della disciplina sul prelievo supplementare nel settore latte, per non avere trattenuto e versato il prelievo dovuto sul latte consegnato in esubero rispetto ai quantitativi assegnati ai conferenti. La sanzione amministrativa era stata irrogata tenendo conto di un pagamento in forma ridotta già spontaneamente eseguito prima dell’ordinanza. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, i ricorrenti hanno dedotto in cassazione la violazione dell’art. 16 della l. n. 689 del 1981 e dell’art. 5 del d.l. n. 49 del 2003 conv. in l. n. 119 del 2003, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l’effetto estintivo del pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo edittale, sul presupposto che la norma speciale non prevedesse un vero minimo edittale ma una sanzione determinata in modo fisso in relazione all’importo non versato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha censurato l’impostazione della Corte di appello, perché contraria ai precedenti di legittimità che riconoscono, in materia di quote latte, la possibilità per l’acquirente che non abbia versato il prelievo supplementare di estinguere l’illecito amministrativo pagando in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 l. n. 689 del 1981, sulla base del doppio del minimo edittale di euro 1.000 previsto dall’art. 5, comma 5, della l. n. 119 del 2003. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito annullando la sanzione amministrativa impugnata.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, l. n. 689 del 1981
pagamento in misura ridotta
è applicabile anche alla violazione relativa al mancato versamento del prelievo supplementare in materia di quote latte, consentendo l’estinzione dell’illecito con il pagamento del doppio del minimo edittale
art. 5, d.l. n. 49 del 2003 conv. in l. n. 119 del 2003
la disciplina speciale sul prelievo supplementare non esclude il minimo edittale rilevante ai fini del pagamento in misura ridotta; il minimo è individuato in euro 1.000
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito annullando la sanzione
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative, quando la disciplina speciale rinvia a un minimo edittale espressamente individuabile, il pagamento tempestivo della somma dovuta in misura ridotta ex art. 16 l. n. 689 del 1981 estingue l’illecito.
- La qualificazione della sanzione come determinata in relazione al danno o all’importo non versato non esclude, di per sé, l’applicazione del meccanismo generale del pagamento in misura ridotta se la legge prevede comunque un minimo e un massimo edittali.
- In cassazione, se la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e pronunciare direttamente nel merito.
- Quando il pagamento in misura ridotta è stato eseguito validamente prima dell’ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa non può essere mantenuta e deve essere annullata.
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