Sentenza del 11/11/2016 n. 23042 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale a una convenzione con cui il Comune di Preganziol aveva ceduto all'Ater il diritto di superficie su un'area destinata alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che l'agevolazione prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, fosse limitata agli atti relativi a programmi pubblici di edilizia residenziale sovvenzionata, realizzati direttamente da enti pubblici secondo il Titolo IV della L. n. 865 del 1971, e non si estendesse all'edilizia agevolata o convenzionata disciplinata dal Titolo V.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario dell'Ater e del Comune. Ha stabilito che le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e spettano solo agli atti funzionali a programmi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata rientranti nel Titolo IV della L. n. 865 del 1971. Poiché la convenzione riguardava edilizia agevolata e convenzionata soggetta ai vincoli del Titolo V, l'atto doveva essere assoggettato alle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre Ater e Comune sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2
Gli atti e i contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge n. 865 del 1971 sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
L'agevolazione si applica esclusivamente agli atti e contratti attuativi dei programmi pubblici di edilizia residenziale sovvenzionata previsti dal Titolo IV della L. n. 865 del 1971; non è estensibile per analogia all'edilizia agevolata o convenzionata.
L. n. 865 del 1971, Titolo IV
Individua i programmi pubblici di edilizia residenziale sovvenzionata, realizzati direttamente da enti pubblici o dai soggetti istituzionali previsti dalla legge; gli atti funzionali a tali programmi possono beneficiare dell'agevolazione fiscale.
L. n. 865 del 1971, Titolo V
Riguarda l'edilizia agevolata e convenzionata. La mera presenza di una convenzione, di vincoli sui prezzi o sui canoni e la realizzazione da parte di un'Ater non sono sufficienti a rendere applicabile l'agevolazione dell'art. 32 del D.P.R. n. 601 del 1973.
L. n. 865 del 1971, art. 35
Disciplina la concessione o cessione del diritto di superficie nell'ambito dell'edilizia economica e popolare, ma tale richiamo non determina automaticamente l'applicazione delle agevolazioni fiscali, che dipende dalla riconducibilità concreta dell'intervento a un programma del Titolo IV.
L. n. 865 del 1971, art. 48
È rilevante per distinguere i programmi pubblici di edilizia residenziale dall'edilizia convenzionata, che può essere realizzata anche da soggetti privati e non coincide necessariamente con un programma pubblico agevolabile.
D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 1
È richiamato nel dibattito sulla nozione di programma pubblico di edilizia residenziale, senza modificare il principio secondo cui l'agevolazione dell'art. 32 richiede la riconducibilità dell'atto ai programmi del Titolo IV.
Art. 117 Cost., lett. a
Il trasferimento alle Regioni di competenze in materia di edilizia residenziale pubblica non consente di ampliare, mediante normativa regionale, l'ambito di agevolazioni relative a imposte statali previste da una legge statale.
Art. 384 c.p.c., comma 2
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso originario.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente: non è sufficiente che un intervento persegua finalità sociali o rientri genericamente nell'edilizia residenziale pubblica.
- Per ottenere il regime fiscale agevolato occorre dimostrare che l'atto sia direttamente e concretamente attuativo di un programma di edilizia residenziale sovvenzionata previsto dal Titolo IV della L. n. 865 del 1971.
- L'edilizia agevolata o convenzionata, anche se realizzata da un'Ater o da altro ente pubblico e soggetta a vincoli su costruzione, prezzi e canoni, resta distinta dall'edilizia sovvenzionata e non beneficia automaticamente della medesima agevolazione.
- La natura pubblica del soggetto che acquista il diritto di superficie non è decisiva: conta la qualificazione giuridica e funzionale dello specifico programma edilizio.
- La normativa regionale o il semplice richiamo a un piano regionale di edilizia residenziale non possono estendere un'agevolazione prevista da una legge statale in materia di imposte statali.
- In casi analoghi è necessario verificare il contenuto concreto della convenzione, il soggetto che finanzia e realizza l'intervento, la disciplina normativa applicabile e la sua riconducibilità al Titolo IV anziché al Titolo V della L. n. 865 del 1971.
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