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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14884/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un Comune aveva irrogato a un condominio una sanzione amministrativa di euro 6.000 per asserito scarico abusivo di acque reflue al di fuori della rete fognaria. Il condominio aveva opposto l'ordinanza-ingiunzione davanti al tribunale deducendo prescrizione e insussistenza della violazione, ma l'opposizione era stata rigettata. In appello, la corte territoriale aveva invece accolto il gravame, ritenendo che l'illecito amministrativo non fosse integrato in tutti i suoi presupposti: lo scarico era originariamente regolare, il Comune aveva modificato nel 1980 il tratto fognario interessato, il condominio non aveva consapevolezza di tali modifiche e, quindi, mancava l'elemento soggettivo richiesto per la responsabilità amministrativa; inoltre, una volta emersa l'irregolarità, il condominio aveva regolarizzato lo scarico. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., sostenendo che l'appello del condominio avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento; 2) violazione degli artt. 8 e 9 della l. reg. Piemonte n. 13/1990, deducendo che il condominio avrebbe dovuto attivarsi autonomamente per regolarizzare lo scarico senza bisogno di invito dell'amministrazione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la corte considerato una precedente sentenza d'appello che avrebbe escluso la pertinenza del decreto di abitabilità rispetto agli scarichi; 4) violazione dell'art. 3 l. n. 689/1981, contestando il riconoscimento della buona fede/incolpevole ignoranza e sostenendo che tutti i titolari di scarichi avrebbero dovuto notificare la loro posizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio con sentenza sul merito rende assorbita e non autonomamente censurabile la mancata pronuncia di inammissibilità ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. Ha respinto il secondo motivo osservando che la corte territoriale non aveva escluso l'illecito sul piano oggettivo, ma aveva negato la responsabilità amministrativa per mancanza dell'elemento soggettivo, valorizzando l'ignoranza incolpevole del condominio circa il mutamento della rete fognaria e la successiva regolarizzazione. Ha dichiarato infondato il terzo motivo perché la doglianza investiva una valutazione del fatto già esaminato e comunque richiamava un obiter dictum di altra sentenza, non un fatto decisivo omesso. Ha respinto anche il quarto motivo, chiarendo che il tema rilevante era il difetto di autorizzazione allo scarico e che la corte di merito aveva congruamente motivato sulla sussistenza di uno stato di ignoranza scusabile, apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale. Il Comune è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.

    L'inammissibilità dell'appello può essere dichiarata solo quando i motivi non abbiano ragionevole probabilità di accoglimento; se il giudice d'appello decide nel merito con sentenza, la questione della mancata pronuncia ex art. 348-ter resta assorbita e la sentenza è impugnabile solo per vizi propri.

  • artt. 8 e 9 della l. reg. Piemonte n. 13/1990

    La disciplina regionale è richiamata per distinguere tra obbligo di notifica della posizione degli scarichi e necessità di autorizzazione allo scarico; nel caso concreto la Corte ha ritenuto decisivo il difetto di autorizzazione, ma ha escluso la responsabilità per mancanza dell'elemento soggettivo.

  • art. 133, secondo comma, del d.lgs. n. 152/2006

    La condotta omissiva è astrattamente sussumibile nell'illecito amministrativo di scarico di acque reflue senza la prescritta autorizzazione.

  • art. 3 della l. n. 689/1981

    La responsabilità amministrativa richiede coscienza e volontarietà della violazione, anche a titolo di colpa; l'ignoranza del precetto o dei presupposti dell'illecito è causa esimente solo se incolpevole e non superabile con l'ordinaria diligenza.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mera insufficienza o inattendibilità della valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata oltre il termine calcolato a ritroso rispetto all'adunanza camerale è tardiva e non può essere considerata ai fini della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, l'ordinanza di inammissibilità per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. è possibile solo quando il gravame sia manifestamente infondato; se invece l'appello viene deciso con sentenza sul merito, la mancata adozione del filtro non costituisce di per sé vizio denunciabile.
  • In tema di sanzioni amministrative, l'integrazione oggettiva dell'illecito non basta: è necessario anche l'elemento soggettivo della coscienza e volontà della violazione, che può mancare quando il destinatario versi in ignoranza incolpevole dei presupposti dell'illecito.
  • L'ignoranza scusabile deve essere valutata in concreto e costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è censurabile come violazione di legge e può essere sindacata solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di riesaminare il merito della valutazione probatoria né di denunciare una semplice insufficienza motivazionale su fatti già considerati dal giudice di merito.
  • Ai fini del rispetto del termine per il deposito delle memorie in camera di consiglio, il calcolo a ritroso deve tener conto del dies ad quem utile immediatamente precedente al giorno festivo di scadenza, con conseguente tardività del deposito effettuato oltre tale limite.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaCaso fortuito e forza maggiore

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