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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22794/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato previsto dall'art. 640-bis c.p., per un importo di circa 5.373.338 euro. Il ricorrente ha dedotto che la misura era sproporzionata alla luce del successivo sequestro delle quote della societa Di Liberto s.r.l., di valore stimato intorno a 14 milioni di euro, superiore all'ammontare del profitto confiscabile, e ha contestato la motivazione del Tribunale che aveva ritenuto non verificabile il valore delle quote sulla base della sola visura camerale e aveva escluso la revoca parziale sostenendo che questa presupporrebbe una prognosi di condanna del coindagato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni unite: il principio solidaristico in caso di illecito plurisoggettivo (che giustifica il sequestro per l'intero importo del profitto quando non sia possibile individuare la quota attribuibile a ciascun concorrente), e il principio di proporzionalita che impone di graduare la misura nel tempo e di tener conto delle sopravvenienze in modo da non eccedere rispetto a cio che e strettamente necessario. La Cassazione ha censurato la motivazione del Tribunale come carente e non conforme ai principi richiamati, rilevando che andranno valutati i documenti di sequestro e le prove sulla stima del valore delle quote e verificato se e in quali limiti mantenere il sequestro sui beni del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    Riferimento al reato da cui trae origine il profitto oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca

  • Sezioni Unite, Fisia Impianti

    Sez. U., n. 26654 del 27/03/2008 (Fisia Impianti)

    Principio solidaristico: quando non sia possibile individuare la quota di profitto attribuibile a ciascun concorrente, il sequestro puo riguardare l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, senza duplicazione

  • Sezioni Unite, Botticelli

    Sez. U., n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)

    Richiamo al principio di proporzionalita e alla necessita di bilanciare l'interferenza con il godimento dei beni rispetto agli interessi pubblici e cautelari; il giudice deve graduare la misura anche alla luce di sopravvenienze

  • Sez. 6, Sunsky

    Sez. 6, n. 13936 del 11/01/2022 (Sunsky)

    Il vincolo reale non deve tradursi in paralisi o cessazione dell'attivita economica del soggetto colpito; il giudice deve evitare effetti eccedenti rispetto alle finalita cautelari

  • Corte EDU, Unsped Paket Servisi

    Corte EDU, 13/10/2015, Unsped Paket Servisi

    Principio europeo di proporzionalita: l'interferenza con il godimento dei beni deve essere bilanciata e giustificata

  • Cassazione, sentenza n. 23797/22.04.2021

    Cass. n. 23797 del 22/04/2021

    Decisione precedente che aveva annullato un'ordinanza per aver ritenuto rilevante il sequestro delle quote della Di Liberto s.r.l. come fatto sopravvenuto rilevante ai fini della proporzione del sequestro

Massime di principio

  • In caso di reato plurisoggettivo si applica il principio della solidarieta: se non e possibile individuare la quota di profitto attribuibile a ciascuno, il sequestro puo essere disposto per l'intero importo nei confronti di ciascun concorrente, senza duplicazioni.
  • Il giudice deve valutare la proporzionalita della misura non solo al momento della sua adozione ma anche durante la sua efficacia, adeguandola alle sopravvenienze che possono rendere il vincolo eccessivo rispetto allo scopo della confisca.
  • Il sopraggiungere del sequestro di beni di valore superiore al profitto ipotizzato e la documentazione di stima (verbali di sequestro, bilanci societari, perizie) devono essere considerati e motivati dal giudice quando si decide sulla revoca o sulla riduzione del sequestro.
  • La mera impossibilita, allo stato, di pronosticare la condanna di un coindagato non esime il giudice dall'esaminare la proporzione della misura e dall'eventuale concessione di una revoca o riduzione parziale del sequestro rispetto a beni il cui valore eccede il profitto confiscabile.
  • Il giudice deve motivare in modo specifico perche non puo tenere conto di stime documentate del valore dei beni sequestrati e perche ritiene necessario mantenere misure che possono ledere l'operativita economica del soggetto.
  • Quando sia ragionevolmente possibile quantificare la quota di profitto attribuibile a ciascun concorrente, il sequestro dovrebbe essere proporzionato a tale quota; in caso contrario prevale l'approccio solidaristico con adeguata motivazione.

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