Sentenza n. 105/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Prefetto della provincia di Reggio Emilia prot. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, con il quale è stato disposto nei confronti del ricorrente il divieto di impiego in qualità di “steward” presso impianti sportivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di impiego come steward presso impianti sportivi, fondato su un provvedimento di ammonimento del Questore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto disposto dal Prefetto, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990, nonché difetto assoluto di istruttoria, sviamento, travisamento e contraddittorietà, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, ritenendo che il potere esercitato fosse discrezionale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e il difetto assoluto di motivazione e istruttoria, sostenendo che il provvedimento non illustrasse le valutazioni poste a fondamento del giudizio di sua inaffidabilità. L’amministrazione ha sostenuto che l’omissione della comunicazione di avvio fosse comunque irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché l’ammonimento costituiva elemento ostativo predeterminato dalla normativa applicabile.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricostruito la disciplina del divieto di impiego degli steward prevista dall’art. 7 del D.M. 13 agosto 2019 e dall’Allegato A, punto 5, rilevando che tra i requisiti soggettivi è compreso il non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 11 T.U.L.P.S. L’ammonimento rientra espressamente tra tali situazioni e costituisce, secondo il giudice, motivo ex se di inaffidabilità ai fini dello svolgimento del servizio di steward. La mancanza anche di uno solo dei requisiti comporta il divieto di impiego, sicché l’amministrazione non disponeva di un concreto margine per adottare una decisione diversa. Il provvedimento è stato quindi ritenuto fondato su una fattispecie normativa predeterminata, adeguatamente motivato e immune dai dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. L’omessa comunicazione di avvio non determina l’illegittimità dell’atto, poiché il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 7 D.M. 13 agosto 2019
Il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, dispone il divieto di impiegare negli stadi gli steward che non posseggano anche uno solo dei requisiti previsti nell'allegato A; dispone altresì il divieto nei casi previsti dal comma 3.
La disposizione attribuisce al Prefetto il potere di vietare l’impiego dello steward quando manchi anche uno solo dei requisiti soggettivi previsti dall’Allegato A o ricorrano le ulteriori fattispecie ivi indicate, sulla base della segnalazione del Questore.
punto 5 Allegato A D.M. 13 agosto 2019
Non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Il possesso dei requisiti soggettivi è condizione necessaria per l’impiego come steward; la mancanza anche di uno solo di essi impedisce l’esercizio dell’attività.
art. 11 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Le autorizzazioni di polizia debbono essere negate ... a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale.
L’ammonimento costituisce una situazione ostativa tassativa e determina l’inaffidabilità del soggetto ai fini dell’impiego come steward.
art. 2-ter D.L. n. 8/2007, convertito dalla l. n. 41/2007
Con decreto del Ministro dell'interno ... sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi.
La norma costituisce la base legislativa della disciplina ministeriale sui requisiti e sul divieto di impiego del personale addetto ai servizi di controllo negli impianti sportivi.
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione del divieto, poiché l’atto richiamava la verifica dei requisiti, la proposta questorile e l’ammonimento, fattispecie normativa ostativa.
artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990
Le garanzie partecipative sono state invocate dal ricorrente, ma la loro omissione è stata ritenuta non invalidante perché l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un contenuto diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio non comporta l’annullabilità quando, per la natura vincolata del potere e la predeterminazione normativa dell’esito, sia dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- L’ammonimento previsto dall’art. 11 T.U.L.P.S. costituisce situazione ostativa all’impiego come steward presso impianti sportivi, in quanto incompatibile con il requisito soggettivo di affidabilità richiesto dall’Allegato A, punto 5, del D.M. 13 agosto 2019.
- Ai sensi dell’art. 7 del D.M. 13 agosto 2019, la mancanza anche di uno solo dei requisiti soggettivi previsti dall’Allegato A legittima il Prefetto, su segnalazione del Questore, a disporre il divieto di impiego dello steward.
- Quando il divieto di impiego dello steward è fondato su una situazione ostativa tassativamente prevista dall’art. 11 T.U.L.P.S. e richiamata dalla disciplina ministeriale, la valutazione amministrativa coincide sostanzialmente con un esito predeterminato dalla legge e non richiede un’autonoma articolazione di ulteriori valutazioni discrezionali sull’affidabilità.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità del divieto di impiego quando, alla luce della fattispecie ostativa accertata, l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento di contenuto diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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