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Ordinanza

Ordinanza n. 687/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza: del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Sassari n. 455/2025 del 27 marzo 2025, dichiarato definitivamente esecutivo il 3 giugno 2025 per mancata opposizione;

Giustizia amministrativa202500830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 1203 del 23 dicembre 2025, recante condanna al pagamento di somme in favore della società ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., la nomina di un commissario ad acta per l’inerzia dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 4 dell’Ogliastra, che non aveva dato esecuzione alla sentenza definitiva del TAR, notificata il 29 dicembre 2025. La sentenza aveva imposto il pagamento, entro sessanta giorni, di euro 334,10, oltre agli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 decorrenti dalla scadenza delle fatture fino al saldo, delle spese del giudizio monitorio pari a euro 179,00 oltre accessori, nonché delle spese del giudizio di ottemperanza pari a euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato. La ricorrente ha domandato anche la rifusione delle spese del presente giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’intervento sostitutivo e ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione generale della sanità dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione autonoma della Sardegna, con facoltà di delega a un altro dirigente o funzionario dell’ufficio. Il commissario dovrà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni, compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione sostitutiva della sentenza n. 1203 del 23 dicembre 2025, avvalendosi del supporto della struttura amministrativa dell’Azienda. La richiesta di rifusione delle spese processuali è stata ritenuta non accoglibile perché tali spese erano già state liquidate nella sentenza di ottemperanza. Considerata la reiterata inerzia dell’amministrazione e i possibili profili di responsabilità erariale, il TAR ha inoltre disposto la trasmissione dell’ordinanza e del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è posta a fondamento della domanda di ottemperanza e della nomina del commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva del giudicato.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Gli interessi moratori sulle somme dovute devono decorrere dalla scadenza delle fatture fino al saldo, secondo quanto stabilito dalla sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • In presenza dell’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna al pagamento, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta incaricato di compiere, in via sostitutiva, tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo di altra amministrazione pubblica, quando ciò sia funzionale all’esecuzione sostitutiva, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’ufficio e con possibilità di avvalersi del supporto della struttura dell’amministrazione inadempiente.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata all’istanza della parte interessata e all’assegnazione di un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
  • Le spese processuali già liquidate nella sentenza oggetto di ottemperanza non possono essere nuovamente rifuse in un successivo incidente di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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