Cassazione Penale, Ordinanza n. 09655/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Il ricorrente sosteneva che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi favorevoli e che il diniego fosse illogico, anche in ragione dell'asserita incompatibilità con l'esclusione della recidiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulle attenuanti generiche non fosse deducibile in sede di legittimità nei termini prospettati ed era comunque manifestamente infondata, perché la motivazione del diniego era congrua e non illogica. La Corte d'appello aveva correttamente valorizzato i precedenti penali dell'imputato e aveva escluso la presenza di elementi positivi rilevanti. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma sufficiente, purché il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessario esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
art. 606 c.p.p.
Il vizio di motivazione e la violazione di legge non possono essere prospettati in cassazione quando la censura mira soltanto a una diversa valutazione del merito, in assenza di evidenti illogicità della motivazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi per il giudizio di meritevolezza, senza dover confutare singolarmente ogni elemento allegato dalle parti.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche in una richiesta di nuova valutazione del merito, salvo che la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
- I precedenti penali dell'imputato possono costituire base sufficiente per negare le attenuanti generiche, soprattutto se non emergono concreti elementi positivi di segno contrario.
- L'esclusione della recidiva non implica automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, trattandosi di istituti diversi con presupposti e finalità differenti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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