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Sentenza

Sentenza del 13/04/2016 n. 7208 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a Finsiel S.p.A. un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999, ai fini IRPEG e IRAP, emesso dopo una verifica fiscale presso i locali della società. L'avviso era stato notificato prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, senza indicare specifiche ragioni di urgenza. La società ha quindi dedotto, tra gli altri motivi, la nullità dell'atto per violazione del termine concesso al contribuente per presentare osservazioni e instaurare un pieno contraddittorio procedimentale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della contribuente, dichiarando nullo l'avviso di accertamento notificato prima dello spirare del termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio sono state compensate, poiché l'orientamento giurisprudenziale sulla nullità dell'avviso emesso anticipatamente si era consolidato dopo la decisione di merito.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    Il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento

    Quando l'accertamento segue una verifica fiscale svolta presso i locali del contribuente, l'Amministrazione deve attendere il decorso integrale di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni, salvo specifiche ragioni di urgenza adeguatamente indicate nell'atto. La violazione del termine rende illegittimo, e comporta la nullità, dell'avviso emesso ante tempus.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla validità dell'avviso di accertamento; la decisione è stata tuttavia definita sulla base della violazione del termine dilatorio previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55, lett. b)

    Richiamato tra i motivi di ricorso relativi al merito dell'accertamento, ma non esaminato dalla Corte perché assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare un vizio di corrispondenza tra domanda e decisione, ma non esaminato in quanto assorbito.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56

    Richiamato con riferimento ai limiti dell'appello tributario, ma non esaminato dalla Corte per effetto dell'accoglimento del motivo preliminare.

  • Codice di procedura civile, art. 329

    Richiamato in relazione all'acquiescenza e ai limiti dell'impugnazione, ma rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Dopo una verifica fiscale svolta presso i locali dell'impresa o del professionista, l'Amministrazione deve rispettare integralmente il termine di sessanta giorni dalla consegna del verbale di chiusura prima di notificare l'avviso di accertamento.
  • La presentazione anticipata di documenti o osservazioni da parte del contribuente non consente all'Ufficio di abbreviare il termine: il contribuente deve poter integrare le proprie osservazioni fino all'ultimo giorno previsto.
  • L'avviso notificato prima della scadenza del termine è illegittimo e nullo, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, che devono essere esplicitate e giustificate nell'atto.
  • La violazione del termine può determinare l'annullamento dell'accertamento senza necessità di esaminare le contestazioni sul merito della pretesa fiscale.
  • Il principio riguarda in particolare gli accertamenti preceduti da accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente; la sua applicazione va valutata in base alla concreta modalità di formazione dell'atto e alla normativa vigente nel caso specifico.

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