Cassazione Penale, Sentenza n. 20204/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che aveva confermato la condanna per truffa a danno di una compagnia assicurativa, deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione di legge nella ritenuta responsabilità per aver fatto eccessivo affidamento sulle valutazioni del consulente della parte civile (Pinna) e per l'inattendibilità di un teste difensivo (Cambarau); 2) tardività della querela sporta dalla compagnia assicurativa rispetto alla presunta conoscenza del sinistro; 3) mancata correlazione tra accusa e sentenza per difformità della data del fatto rispetto al decreto di citazione; 4) erronea applicazione della recidiva generica nonostante un precedente penale fosse estinto ipso iure ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., oltre alla censura per mancata concessione della sospensione condizionale della pena e deduzione di prescrizione successiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato in parte. I primi tre motivi sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati: 1) la Corte d'appello poteva valorizzare le valutazioni tecniche rese dal consulente della compagnia in quanto tali accertamenti oggettivi; 2) la querela è stata reputata tempestiva perché la compagnia ha avuto piena conoscenza del fatto solo il 28/04/2017 per effetto degli accertamenti; 3) la censura sulla mancata correlazione non poteva essere proposta per la prima volta in Cassazione. Il quarto motivo è stato accolto: il precedente penale era estinto ipso iure ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., quindi non poteva essere considerato ai fini della recidiva generica; ciò ha comportato l'intervenuta prescrizione del reato al 21/08/2024. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione; sono confermate le statuizioni civili; il ricorrente è condannato a rifondere le spese sostenute dalla parte civile nel presente grado.
Norme richiamate
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
L'estinzione del reato in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste opera ipso iure e impedisce che il reato estinto sia computato ai fini della recidiva.
Principio giurisprudenziale - Sez. U, n. 1 del 19/01/2000 (Tuzzolino)
La cosa giudicata si forma sui capi della sentenza solo quando tutte le questioni necessarie per la decisione sono divenute irrevocabili; ciò rileva ai fini del calcolo della prescrizione quando alcune questioni sono state impugnate e altre no.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021 (Raccuia) e Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016 (Mandri)
Confermano che l'estinzione ipso iure di reati estingue gli effetti che impedirebbero l'esclusione della recidiva.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017 (Privitera) e Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012 (Di Stefano)
La mancata correlazione tra accusa e sentenza costituisce una nullità di regime intermedio che va dedotta fino al grado successivo; non è consentito sollevare per la prima volta in Cassazione questioni che non siano state impugnate in appello.
Massime di principio
- Le valutazioni tecniche rese da un consulente della parte civile possono avere valore probatorio e il giudice di merito può fondare su di esse la valutazione dell'incompatibilità tra danni e dinamica dichiarata; non è automaticamente escluso l'uso di tali valutazioni per il solo fatto che il tecnico sia stato assunto dalla parte.
- Le eccezioni processuali relative alla nullità (es. mancata correlazione fra accusa e sentenza) devono essere dedotte tempestivamente e, in genere, già in appello: sollevarle per la prima volta in Cassazione espone all'inammissibilità.
- La data di conoscenza del fatto da parte della persona offesa è determinante per valutare la tempestività della querela: si considera rilevante il momento in cui la persona offesa ha avuto piena cognizione, anche se ciò deriva da accertamenti tecnici svolti successivamente.
- L'estinzione del reato prevista dall'art. 445, comma 2, c.p.p. opera ipso iure e toglie rilevanza al precedente ai fini della recidiva; chi contesta l'applicazione della recidiva deve documentare lo stato di estinzione o meno del precedente.
- La pronuncia di estinzione del reato o la dichiarazione della prescrizione in sede di Cassazione può assorbire altre censure penali (es. mancata concessione di benefici), senza però incidere sulle statuizioni civili già pronunciate, che restano efficaci salvo diversa determinazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20191/2025 del 30/05/2025
- Sentenza penale · 30 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20193/2025 del 30/05/2025
- Sentenza penale · 30 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20195/2025 del 30/05/2025
- Sentenza penale · 30 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20197/2025 del 30/05/2025
- Sentenza penale · 30 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20198/2025 del 30/05/2025
- Sentenza penale · 30 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20202/2025 del 30/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →