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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22451/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno 2010, con il quale l’Ufficio contestava a una società poi fallita l’indebita detrazione dell’IVA su fatture emesse da un fornitore ritenuto coinvolto in operazioni soggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia ritenendo non provata la partecipazione della società alla frode e rilevando, tra l’altro, che il fornitore era cessato solo anni dopo e che la contribuente presentava crediti IVA anche per altre fatture. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione delle norme sul fallimento e sul processo tributario, sostenendo che, dopo la dichiarazione di fallimento e l’interruzione del giudizio, la riassunzione era stata seguita dalla comunicazione dell’avviso di udienza solo ai difensori della società in bonis e non al curatore; secondo la ricorrente ciò avrebbe impedito la valida costituzione del contraddittorio e avrebbe reso illegittima la pronuncia resa nei confronti di una parte priva di capacità processuale, con l’ulteriore rilievo che nel processo tributario la segreteria avrebbe dovuto comunicare l’udienza anche al curatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo di nullità processuale perché, dopo la dichiarazione di fallimento, il curatore aveva mantenuto un comportamento oggettivo di inerzia, senza riassumere o coltivare il giudizio; in tale situazione il difetto di legittimazione/capacità processuale del fallito non era rilevabile d’ufficio. Inoltre, l’omessa o irregolare comunicazione dell’avviso di trattazione costituiva un vizio deducibile solo dalla parte nel cui interesse la nullità è prevista, cioè dal curatore fallimentare, e non dall’Agenzia. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata e non sono state poste spese, essendo il fallimento rimasto contumace.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione di norme processuali.

  • art. 43 l. fall.

    la dichiarazione di fallimento trasferisce al curatore la legittimazione a stare in giudizio nei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento; il fallito è privo di capacità processuale salvo inerzia del curatore.

  • art. 43 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario, il giudizio interrotto può essere riassunto nei termini di legge; il regime della capacità processuale del fallito va coordinato con la disciplina tributaria.

  • art. 31 d.lgs. n. 546/1992

    la segreteria della commissione comunica alle parti la data di udienza; la mancata comunicazione rileva come vizio processuale solo per la parte nel cui interesse è prevista.

  • art. 40 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per il meccanismo di interruzione del processo tributario a seguito dell’evento fallimentare.

  • art. 157, comma 2 c.p.c.

    la nullità è opponibile solo dalla parte nel cui interesse è stabilita.

  • art. 161, primo comma, c.p.c.

    la nullità della sentenza va fatta valere con l’impugnazione della decisione conclusiva del giudizio.

  • art. 327 c.p.c.

    l’impugnazione tardiva è ammessa nei limiti di legge; oltre tali limiti la sentenza passa in giudicato.

  • artt. 10 ss. d.lgs. n. 546/1992

    richiamati per la disciplina della legittimazione e capacità di stare in giudizio nel processo tributario.

  • artt. 14 e 29 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati per il principio di concentrazione e unitarietà del contenzioso relativo al medesimo atto impositivo.

  • art. 44 l. fall.

    richiamato nel ragionamento sull’inefficacia/inopponibilità degli atti del fallito dopo l’apertura della procedura.

  • art. 46 l. fall.

    menzionato come eccezione alla perdita di capacità processuale del fallito per diritti strettamente personali.

  • art. 143 d.lgs. n. 14/2019

    richiamato come norma corrispondente nel codice della crisi alla regola sulla legittimazione del curatore.

  • art. 146 d.lgs. n. 14/2019

    richiamato come eccezione relativa ai diritti strettamente personali.

Massime di principio

  • In caso di fallimento del soggetto parte di un giudizio relativo a rapporti patrimoniali compresi nella procedura, la legittimazione processuale spetta al curatore; il fallito può agire o proseguire il giudizio solo se il curatore rimane oggettivamente inerte.
  • L’inerzia del curatore va intesa in senso oggettivo: la sua effettiva attivazione sul rapporto controverso esclude la legittimazione suppletiva del fallito e comporta il difetto della sua capacità processuale, rilevabile d’ufficio.
  • Quando il giudizio è interrotto per fallimento e poi riassunto, l’omessa o irregolare comunicazione dell’avviso di trattazione integra una nullità che può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse è prevista, non dalla controparte.
  • Nel processo tributario la disciplina della legittimazione e della partecipazione delle parti ha carattere tassativo e si coordina con i principi di concentrazione del contenzioso sul medesimo atto impositivo.
  • Un vizio di mancata comunicazione dell’udienza deve essere dedotto con l’impugnazione della sentenza che conclude il giudizio; se non tempestivamente fatto valere, non può essere recuperato contro atti conseguenziali divenuti definitivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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