Ordinanza n. 993/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. 0006102/2026 dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania – ARPAC, avente ad oggetto “Segnalazione impedimento tecnico piattaforma INPA e richiesta valutazione posizione soggettiva – “ARPA CAMPANIA” – Bando di concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di personale da inquadrarsi nell’Area della Dirigenza – profilo Dirigente Amministrativo – Codice DIR.AMM. /DG-DA: Riscontro istanza prot. ARPAC n. 3938/2026” - a firma dell’Avv. Maria Neve Mazzocchi - U.O. Personale -IF “Reclutamento e Organizzazione” e del Rag. Massimo Mattiello - Responsabile del Procedimento - pervenuto via pec in data 30.1.2026 che ha determinato la mancata ammissione e, conseguentemente, l’esclusione del Dott. Antonio Di Marzo dalla procedura concorsuale Codice DIR. AMM./DG-DA ARPAC; e ove occorra: - della deliberazione n. 629 del 1/10/2025 dell’ARPAC con cui è stato approvato il “Bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di personale da inquadrarsi nell’area della Dirigenza con il profilo professionale di Dirigente Amministrativo - ruolo amministrativo – CC.CC.NN.L. Area Funzioni Locali vigenti, da assegnare alla Direzione Generale e alla Direzione Amministrativa – Codice DIR.AMM./DG-DA.” e relativi allegati, segnatamente nella parte in cui pregiudica la posizione giuridica del ricorrente, anche ove non prevede idonee misure a tutela dei candidati in caso di malfunzionamento della piattaforma telematica di presentazione delle domande; - della deliberazione n. 791 del 18/12/2025 dell’ARPAC di “Errata Corrige” del bando, segnatamente nella parte in cui pregiudica la posizione giuridica del ricorrente, anche ove non prevede idonee misure a tutela dei candidati in caso di malfunzionamento della piattaforma telematica di presentazione delle domande; - di ogni verbale e/o atto istruttorio del responsabile del procedimento e/o della commissione esaminatrice e/o dell’ARPAC, afferente alla propria posizione, mai comunicati allo stesso, con riserva eventuale di proporre motivi aggiunti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la eventuale delibera di approvazione dell’elenco degli ammessi e degli esclusi, mai comunicati con riserva eventuale di proporre motivi aggiunti, tutti nella parte in cui incidono sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente ove determinano la mancata ammissione e, conseguentemente, l’esclusione dalla procedura concorsuale Codice DIR. AMM./DG-DA – ARPAC; nonché per l’ammissione - alle prove della suddetta procedura concorsuale e/o a ogni successiva fase, ivi inclusa alla graduatoria provvisoria e/o finale del concorso medesimo e/o a dichiarare il ricorrente vincitore del concorso di cui è causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di mancata ammissione ed esclusione dalla procedura concorsuale per la mancata accettazione telematica della domanda di partecipazione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui ARPAC ha riscontrato la segnalazione relativa a un impedimento tecnico della piattaforma INPA, determinando la mancata accettazione della domanda e la conseguente esclusione dal concorso per l’assunzione di cinque dirigenti amministrativi. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, il bando e la successiva errata corrige, nella parte in cui non avrebbero previsto misure idonee a tutelare i candidati in caso di malfunzionamento della piattaforma telematica, nonché gli atti istruttori e quelli relativi all’elenco degli ammessi e degli esclusi. È stata chiesta l’ammissione alle prove e alle successive fasi della procedura, oltre all’annullamento degli atti lesivi. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare, riservando al merito gli opportuni approfondimenti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che l’interesse sostanziale del ricorrente fosse la partecipazione alla procedura concorsuale e che l’impossibilità di presentare la domanda mediante la piattaforma informatica gli arrecasse un pregiudizio grave e irreparabile. Ha quindi disposto l’ammissione con riserva del ricorrente alla procedura concorsuale, facendo salve le ulteriori valutazioni di rito dell’amministrazione. La decisione non definisce il merito della controversia. È stata fissata per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 3 dicembre 2026; le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha ravvisato il pregiudizio grave e irreparabile e ha adottato la misura dell’ammissione con riserva alla procedura concorsuale.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all’esclusione da una procedura concorsuale causata dalla mancata accettazione telematica della domanda, l’impossibilità di partecipare alla procedura può integrare un pregiudizio grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare.
- Quando l’interesse sostanziale del candidato è la partecipazione alla procedura concorsuale, il giudice amministrativo può disporre in via cautelare l’ammissione con riserva, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell’esclusione.
- L’ammissione cautelare con riserva deve lasciare impregiudicate le ulteriori valutazioni dell’amministrazione e il successivo esame nel merito dei presupposti di partecipazione.
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