Sentenza del 07/08/2015 n. 16609 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Piemonte che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento IRPEF 2001 relativo al maggior reddito da partecipazione imputato al socio T.G. Il motivo principale era la nullità del giudizio per mancata partecipazione della società e degli altri soci, ritenuti litisconsorti necessari nelle controversie riguardanti il reddito di una società di persone e quello automaticamente imputato ai soci. Il secondo motivo, relativo a varie disposizioni del codice civile e al principio di abuso del diritto, è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e dichiarato nullo l'intero giudizio, poiché la controversia era stata decisa senza integrare il contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci. La causa è stata rinviata alla CTP di Torino per un nuovo esame con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
Imputazione del reddito delle società di persone ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione.
L'accertamento del reddito della società di persone e quello del reddito da partecipazione dei soci costituiscono un fenomeno unitario, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali del singolo socio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia tributaria coinvolge necessariamente più soggetti, come la società di persone e tutti i soci interessati dall'accertamento.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, art. 29
Consente, ove possibile, la riunione di procedimenti connessi; nel caso esaminato la riunione non era possibile.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2
È richiamato nel quadro della disciplina degli accertamenti relativi alle società di persone e ai redditi imputabili ai soci.
Cass., Sezioni Unite, n. 14815/2008
Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio; il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta.
Le controversie fondate su elementi comuni dell'accertamento societario devono essere trattate in un unico processo con la partecipazione della società e di tutti i soci, e la violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4
Disciplina i motivi di ricorso per Cassazione concernenti, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e la nullità della sentenza o del procedimento.
Massime di principio
- Quando l'accertamento fiscale riguarda il reddito di una società di persone e il reddito da partecipazione dei soci, la controversia è normalmente inscindibile: devono partecipare al processo la società e tutti i soci interessati.
- La mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari determina la nullità dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi fase e grado, con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del procedimento.
- L'annullamento dell'accertamento societario può riflettersi sull'accertamento personale del socio, ma la decisione deve essere assunta in un contraddittorio unitario, salvo la presenza di questioni esclusivamente personali del singolo socio.
- La Cassazione, in presenza di una nullità processuale per difetto di contraddittorio, non decide necessariamente il merito dell'accertamento: elimina la sentenza e ordina un nuovo esame davanti al giudice competente.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'esito processuale dipende dall'affermazione o dal consolidamento di principi giurisprudenziali intervenuti nel corso del giudizio.
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