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Sentenza

Sentenza n. 1991/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione lavoro, n. 982 del 2025.

Giustizia amministrativa202600902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione lavoro, n. 982 del 2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione lavoro, n. 982 del 2025, passata in giudicato e notificata via PEC al Ministero in forma esecutiva. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Il Ministero, ritualmente intimato, non ha provveduto all'esecuzione e non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, risultando inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era irrevocabile, era stata notificata all'Amministrazione debitrice in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'ulteriore eventualità di inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della parte, entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 300,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale e della natura della controversia assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, unitamente alla notifica della sentenza in forma esecutiva, consente di procedere all'esecuzione del titolo nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    Ha modificato la disciplina del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, come modificato dalla l. n. 326/2003

    Richiamato quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    La pronuncia è resa nell'ambito del giudizio di ottemperanza e dispone l'ordine di esecuzione del titolo e la nomina del commissario ad acta, sebbene il testo non richiami espressamente la disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione da parte dell'amministrazione di una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata in forma esecutiva, integra l'inadempimento del titolo giudiziale quando sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine assegnato e, per l'ulteriore inerzia, disporre l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta, anche con facoltà di delega e su richiesta della parte interessata.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce la decisione del giudizio di ottemperanza quando dagli atti risultino il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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