Sentenza n. 2000/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento a – del provvedimento prot. n-OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Napoli ha assunto una informativa antimafia ostativa in danno di -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011; b – del verbale GIA n. -OMISSIS-; c - di tutti gli atti istruttori delle Autorità di P.S., richiamati a fondamento del provvedimento sub a), ed in particolare: - della Relazione Finale in data -OMISSIS-; - della nota della DIA prot. n. -OMISSIS-; - della nota della DIA prot. n. -OMISSIS-; d – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Napoli, con gli atti istruttori e il verbale del Gruppo interforze antimafia
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'informativa antimafia interdittiva fondata sulla ritenuta riconducibilità dell'impresa e di altre società amministrate dal medesimo soggetto alla criminalità organizzata, nonché su rapporti commerciali con una società già destinataria di interdittiva e ritenuta riconducibile a un clan mafioso e su risalenti rapporti dell'amministratore con esponenti della criminalità organizzata. Sono stati dedotti, tra gli altri, l'insussistenza di concrete ingerenze mafiose, la violazione del contraddittorio procedimentale, la mancata valutazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 e l'omessa motivazione sull'occasionalità dell'agevolazione e sulla bonificabilità dell'impresa. Il TAR ha esaminato prioritariamente la censura relativa all'omessa comunicazione di avvio del procedimento e alla mancata attivazione del contraddittorio previsto dall'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei sensi indicati in motivazione. Il TAR ha ritenuto illegittima la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, poiché la deroga prevista dall'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 è ammessa soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità, concrete, specifiche ed effettivamente dimostrate, da motivare puntualmente nell'informativa. Il mero richiamo alla gravità degli indizi, al rischio di infiltrazione mafiosa o alla necessità di estromettere l'impresa dal mercato non è sufficiente, trattandosi di elementi intrinseci all'adozione dell'interdittiva e non di ragioni autonome di urgenza; diversamente, la deroga diventerebbe la regola e la previsione legislativa sarebbe svuotata di significato. Nel caso concreto la Prefettura aveva qualificato superflua la partecipazione e aveva richiamato genericamente l'urgenza di impedire la prosecuzione dell'attività in un settore a rischio, senza indicare circostanze specifiche che rendessero impossibile attendere la conclusione del contraddittorio. Il TAR ha inoltre sottolineato che il contraddittorio ha funzione sostanziale e dinamica, anche in vista del self-cleaning e dell'eventuale applicazione delle misure di prevenzione collaborativa. L'informativa è stata quindi annullata, con salvezza degli ulteriori provvedimenti prefettizi all'esito del contraddittorio. Gli altri motivi sono stati assorbiti e le spese compensate.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
Disciplinano i presupposti e l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva fondata sul pericolo di infiltrazione mafiosa.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
particolari esigenze di celerità del procedimento
Il contraddittorio procedimentale costituisce la regola; la sua omissione è eccezionale e richiede una motivazione rafforzata, fondata su circostanze concrete e specifiche che rendano impossibile attendere la conclusione della fase partecipativa.
art. 92, comma 2-quater, d.lgs. 159/2011
Il contraddittorio può favorire il self-cleaning dell'impresa e l'adozione di misure correttive.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa rientrano nella valutazione prognostica della Prefettura sulla capacità dell'impresa di fronteggiare il rischio infiltrativo e riallinearsi all'economia lecita.
Massime di principio
- Nel procedimento per l'adozione di un'informativa antimafia interdittiva, il contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 costituisce la regola; la sua omissione è consentita soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità concrete, specifiche ed effettivamente dimostrate.
- Il mero richiamo alla gravità del quadro indiziario, al pericolo di infiltrazione mafiosa o alla necessità di estromettere l'impresa dal circuito legale non giustifica, di per sé, la pretermissione del contraddittorio, perché tali elementi costituiscono il presupposto ordinario dell'interdittiva e non autonome ragioni di urgenza.
- La decisione prefettizia di omettere il contraddittorio deve contenere una motivazione rafforzata, con l'indicazione delle circostanze che rendono impossibile attendere il termine della fase partecipativa, anche quando l'amministrazione ritenga altamente probabile il collegamento dell'impresa con la criminalità organizzata.
- Nel nuovo assetto normativo, il contraddittorio nell'interdittiva antimafia ha funzione sostanziale e proattiva: consente all'impresa di rappresentare elementi difensivi, attivare percorsi di self-cleaning e valutare l'eventuale applicazione delle misure di prevenzione collaborativa; la Prefettura deve quindi considerare anche la capacità dell'impresa di adottare misure correttive.
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