Sentenza n. 13469/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che riconosceva il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, notificata ai fini esecutivi, con la quale le era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nella misura nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, con condanna del Ministero a dare applicazione alla statuizione. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997 e modificato dal d.l. n. 269/2003, risultava decorso; sussisteva inoltre la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato all'Amministrazione nelle forme prescritte ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. A fronte dell'allegato inadempimento, il Ministero non aveva fornito prova dell'esecuzione né specifici chiarimenti, sicché la pretesa della ricorrente doveva essere accolta anche alla luce dei principi sull'onere della prova tra creditore e debitore richiamati dalla Cassazione. Il giudice dell'ottemperanza ha precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato non sono sindacabili in sede esecutiva. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato il commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza del TAR a conoscere della domanda di ottemperanza proposta per l'esecuzione del titolo giudiziale indicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni il cui decorso è stato ritenuto necessario prima di procedere esecutivamente nei confronti dell'Amministrazione per l'attuazione del titolo.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche)
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica, già riconosciuto dal giudicato e non più sindacabile nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, verificata la formazione del giudicato, la rituale notificazione del titolo all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle sentenze di condanna pecuniaria o comunque esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza non può riesaminare né sindacare i presupposti sostanziali del diritto definitivamente riconosciuto dal giudicato, dovendo limitarsi ad assicurarne l'effettiva attuazione.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, l'Amministrazione che intenda contestare la domanda di ottemperanza deve fornire elementi e chiarimenti idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o l'insussistenza dell'inadempimento; la costituzione meramente formale non è sufficiente.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'infruttuoso decorso del termine assegnato all'Amministrazione e alla richiesta dell'interessato, per garantire l'esecuzione effettiva del giudicato.
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