Sentenza n. 1830/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di rimodulazione del Piano Assistenziale Individuale relativa al Servizio di Educativa Domiciliare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie e comunali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza, ricevuta dal Comune di Palermo il 28 gennaio 2025 e trasmessa alla Commissione UVM dell’ASP di Palermo il 24 febbraio 2025, con cui aveva chiesto la rimodulazione del precedente Piano Assistenziale Individuale del figlio minorenne, limitatamente alla previsione del Servizio di Educativa Domiciliare. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che la materia del contendere era cessata, evidenziando quindi il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione sul silenzio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente. Il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ritenendo quindi che le amministrazioni intimate dovessero sopportare le spese del giudizio. Comune di Palermo, ASP di Palermo, Distretto Sanitario n. 42 e UVM sono state condannate al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 750,00 ciascuna, per complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge, nonché alla refusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
se la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La disposizione è stata applicata per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito della dichiarazione del ricorrente relativa al sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio della pubblica amministrazione, la pretesa del ricorrente risulta sopravvenientemente soddisfatta o viene meno l’interesse alla decisione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante valutazione della parte che, in base all’esito sostanziale della vicenda, avrebbe verosimilmente prevalso.
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