Ordinanza n. 407/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: del provvedimento di D.A.Spo. nr. 62665 del 04.08.2025 emesso dalla Questura di Cosenza e notificato in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di DASPO n. 62665 del 4 agosto 2025 emesso dalla Questura di Cosenza
Esito
La controversia
Il destinatario del DASPO ha impugnato il provvedimento questorile chiedendone l'annullamento. Il TAR ha rilevato un vizio nella notificazione del ricorso introduttivo: la notifica alla Prefettura di Cosenza è stata eseguita presso l'Avvocatura dello Stato, mentre quella al Ministero dell'Interno è stata effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dall'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia. Poiché le amministrazioni intimate non si sono costituite, il Collegio ha ritenuto necessario regolarizzare il contraddittorio mediante rinnovazione della notifica.
La decisione
Il TAR ha ritenuto nulla la notificazione del ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno, poiché effettuata a un indirizzo PEC non valido ai fini della notificazione degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni. Ha rimesso in termini il ricorrente e gli ha ordinato di rinnovare la notifica al Ministero dell'Interno presso l'indirizzo ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, depositando la prova della notificazione entro i successivi cinque giorni. La decisione sul merito dell'impugnazione del DASPO è stata rinviata. È stata fissata una nuova udienza pubblica per il 27 maggio 2026, per la verifica della regolarità del contraddittorio e la discussione.
Massime di principio
- La notificazione telematica di un ricorso alle pubbliche amministrazioni deve essere effettuata presso l'indirizzo PEC risultante dall'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia; non sono equipollenti, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli indirizzi risultanti dal registro IPA o indicati sui siti istituzionali dell'amministrazione.
- Quando la notificazione del ricorso è nulla e l'amministrazione destinataria non si è costituita, il giudice amministrativo può ordinare la rinnovazione della notificazione, rimettendo in termini la parte ricorrente e fissando una nuova udienza per la verifica della regolarità del contraddittorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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