Cassazione Civile, Ordinanza n. 19775/2021 del 12/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Calabria che aveva ritenuto legittima una cartella di pagamento emessa per contributi consortili relativi all'anno 2012. In fatto, la cartella era stata emessa per la riscossione coattiva di contributi di bonifica e indicava, secondo la CTR, la pretesa sanzionatoria, l'oggetto del contributo, il periodo d'imposta, il comune di ubicazione dei terreni e l'importo dovuto per ettaro. La CTR aveva inoltre ritenuto provato il credito del consorzio sulla base di un "piano di riparto della contribuenza" non contestato, reputando sussistente un beneficio dei fondi derivante dalle opere consortili. La ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione della cartella e dello Statuto del contribuente, sostenendo che, essendo la cartella il primo e unico atto impositivo, essa doveva contenere o richiamare in modo adeguato gli elementi essenziali dell'imposizione, in particolare il piano di classifica o il suo equivalente conoscibile; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e sul principio di disponibilità della prova, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente un piano di riparto anziché il piano di classifica, che è l'atto idoneo a individuare i benefici e l'indice di contribuenza. Il consorzio ha resistito anche eccependo la nullità del ricorso per asserita errata notificazione all'agente della riscossione.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di nullità del ricorso, ritenendo valida la notificazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione quale successore ex lege di Equitalia. Ha poi accolto il primo motivo di ricorso, affermando che la cartella non era adeguatamente motivata perché non riportava né allegava né richiamava in modo sufficiente il piano di classifica o gli estremi della sua conoscibilità, necessari per consentire al contribuente il controllo della pretesa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese del merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico del consorzio.
Norme richiamate
art. 1 d.l. n. 193 del 2016 conv. in L. n. 225 del 2016
successore "ope legis" delle società del gruppo Equitalia
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione subentra ex lege a Equitalia, rendendo valida la notificazione del ricorso presso tale soggetto.
art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione della cartella di pagamento.
art. 3 L. n. 241 del 1990
Richiamato dalla ricorrente come norma generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi.
art. 7 L. n. 212 del 2000
"i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione"
La cartella che costituisce primo atto impositivo deve contenere o rendere conoscibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
art. 17 L. n. 212 del 2000
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla motivazione della cartella.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza del beneficio e del credito consortile.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per censurare la decisione di merito che aveva valorizzato un atto diverso da quello idoneo a provare i presupposti della contribuzione.
art. 23 L.R. Calabria n. 11 del 2003
Disciplina la riscossione dei contributi consortili mediante cartella e il collegamento al beneficio derivante dalla bonifica.
art. 24 L.R. Calabria n. 11 del 2003
Attribuisce al piano di classifica la funzione di individuare i benefici e di determinare l'indice di contribuenza di ciascun immobile.
art. 860 c.c.
"I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica"
Il contributo consortile è dovuto in ragione del beneficio concretamente tratto dal fondo dalle opere di bonifica.
art. 11 r.d. n. 215 del 1933
"La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica"
La contribuzione deve essere rapportata ai benefici conseguiti dai fondi interessati.
art. 52, comma 6, d.lgs. n. 446 del 1997
Norma richiamata sulla riscossione coattiva dei tributi e delle entrate locali.
art. 4 d.l. n. 209 del 2002 conv. in L. n. 265 del 2002
Norma richiamata quale base della riscossione secondo le procedure del d.P.R. n. 602 del 1973.
art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.
sent. Corte cost. n. 188 del 2018
"indipendentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio"
È richiamata per affermare che il contributo consortile deve essere correlato alla presenza di un beneficio e non dovuto indipendentemente da esso.
Cass., Sez. Un., n. 11722 del 2010
La cartella che costituisce primo e unico atto impositivo deve essere motivata come un atto impositivo e contenere gli elementi necessari per il controllo della pretesa; il rinvio ad altro atto è valido solo se questo è specificamente individuato e conosciuto o conoscibile dal contribuente.
Massime di principio
- Quando la cartella esattoriale costituisce il primo e unico atto con cui l'ente esercita la pretesa, essa deve essere motivata in modo sostanziale e non meramente formale, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa oppure richiamando in modo specifico un atto presupposto conosciuto o conoscibile dal contribuente.
- In materia di contributi consortili di bonifica, il presupposto della contribuzione è il beneficio concreto derivante al fondo dalle opere di bonifica; la cartella deve quindi consentire di verificare sia la sussistenza del beneficio sia il criterio di quantificazione dell'onere, compreso l'indice di contribuenza.
- Il piano di classifica è l'atto tipico idoneo a individuare i benefici e a determinare i parametri di contribuenza; un diverso piano di riparto non equivale, di per sé, al presupposto probatorio richiesto per fondare la pretesa contributiva.
- Il difetto di motivazione della cartella non è superato dalla sola impugnazione del contribuente se questi non abbia avuto piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione o non abbia potuto contestare specificamente gli elementi essenziali della pretesa.
- Nel processo tributario, la notificazione del ricorso per cassazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere validamente eseguita presso la sede centrale o un ufficio periferico, attesa l'unitarietà dell'ente successore ex lege di Equitalia.
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