Sentenza n. 1688/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Catanzaro, unitamente agli atti istruttori delle forze di polizia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia adottata ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, deducendo la violazione del d.lgs. 159/2011 e della l. 241/1990 nonché eccesso di potere. Ha contestato, in particolare, l'assenza di attualità e concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa, sostenendo che gli episodi valorizzati dall'amministrazione fossero risalenti, che i vertici della consorteria criminale fossero sottoposti a misure cautelari o processo e che il titolare dell'impresa non fosse stato destinatario di provvedimenti cautelari né di citazione a giudizio nell'operazione richiamata. È stata inoltre contestata la rilevanza dei rapporti tra alcuni imputati e il titolare, per l'incertezza sull'identificazione dell'imprenditore menzionato, nonché il riferimento a un'impresa già cessata riconducibile al padre del ricorrente. La censura cautelare era stata respinta per carenza di fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell'interdittiva. Il Collegio ha richiamato la natura preventiva della misura, che non presuppone un accertamento penale definitivo della responsabilità o dell'appartenenza mafiosa, potendo fondarsi su elementi sintomatici e indiziari e su fatti anche risalenti nel tempo. La valutazione prefettizia è espressione di ampia discrezionalità ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della logicità e della rilevanza degli elementi acquisiti. Gli indizi devono essere valutati unitariamente, mediante un giudizio prognostico complessivo secondo la logica del più probabile che non. Nel caso concreto, le operazioni investigative richiamate avevano evidenziato che il titolare dell'impresa sarebbe stato designato dai vertici della cosca quale aggiudicatario di una gara gestita nell'ambito di influenza della 'ndrangheta e si sarebbe adoperato per ottenere una riduzione del compenso da versare all'organizzazione. Tale condotta è stata qualificata come contiguità mafiosa compiacente, consistente nella volontaria accettazione di un accordo con l'organizzazione criminale per ottenere un vantaggio imprenditoriale. Il quadro complessivo è stato ritenuto ampio, solido, concreto e logicamente idoneo a sorreggere la prognosi prefettizia di rischio di condizionamento mafioso, senza che assumessero rilievo decisivo l'assenza di una condanna definitiva, la risalenza di alcuni fatti o l'adozione di misure cautelari nei confronti dei vertici della consorteria. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
Le disposizioni costituiscono la base normativa dell'informazione interdittiva antimafia, misura preventiva diretta a impedire rapporti contrattuali tra pubblica amministrazione e imprese esposte al rischio di infiltrazione mafiosa.
d.lgs. 159/2011
La disciplina consente l'adozione dell'interdittiva sulla base di un quadro indiziario concreto e complessivo, senza necessità di un accertamento penale definitivo dell'appartenenza mafiosa o della responsabilità del soggetto interessato.
l. 241/1990
La dedotta violazione della disciplina generale sul procedimento amministrativo non è stata ritenuta sussistente, in quanto la valutazione prefettizia è risultata adeguatamente sostenuta dagli elementi istruttori.
Massime di principio
- L'informazione interdittiva antimafia è una misura preventiva di anticipazione della soglia di tutela contro la criminalità organizzata e può essere adottata senza un accertamento penale definitivo della responsabilità dell'imprenditore o della sua appartenenza a un'associazione mafiosa.
- L'interdittiva può fondarsi su elementi sintomatici e indiziari specifici, anche relativi a fatti risalenti nel tempo, purché valutati complessivamente e idonei a sostenere, secondo la logica del più probabile che non, una prognosi concreta e attuale di possibile condizionamento mafioso.
- La valutazione prefettizia sul rischio di infiltrazione mafiosa costituisce esercizio di ampia discrezionalità ed è sindacabile dal giudice amministrativo principalmente sotto il profilo della logicità, della coerenza e della rilevanza degli elementi acquisiti.
- La contiguità mafiosa può assumere forma soggiacente, quando l'impresa subisce il condizionamento o l'imposizione dell'organizzazione criminale, oppure forma compiacente, quando l'operatore economico accetta consapevolmente di scendere a patti con l'organizzazione per conseguire un vantaggio per la propria attività.
- Ai fini dell'interdittiva, gli elementi istruttori non devono essere esaminati atomisticamente: è legittimo fondare la prognosi prefettizia sul quadro indiziario complessivo, anche quando i singoli elementi, considerati isolatamente, non integrino una prova piena di responsabilità penale.
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