Cassazione Civile, Ordinanza n. 12149/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Il giudizio origina dal rigetto, da parte del Giudice di Pace di Torino, dell'istanza di riesame di un provvedimento di trattenimento presso un Centro di permanenza per i rimpatri, già convalidato e poi prorogato. Lo straniero, cittadino dello Sri Lanka, aveva dedotto una causa di inespellibilità collegata alla convivenza con il proprio nucleo familiare in Italia, comprendente due figli maggiorenni cittadini italiani, producendo documentazione anagrafica e altri atti a supporto. Con il primo motivo di ricorso per cassazione si lamentava violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 15 della Direttiva 2008/115/CE, assumendo l'erronea dichiarazione di inammissibilità del riesame, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ammette il rimedio. Con il secondo motivo si deduceva violazione dell'art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 14 e 19, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 286/1998 e all'art. 111, comma 6, Cost., per motivazione inesistente o apparente, poiché il giudice di merito non avrebbe valutato la dedotta situazione familiare e di inespellibilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il Giudice di Pace, pur usando il termine "inammissibilità", in realtà aveva respinto la richiesta nel merito, osservando che non erano stati allegati nuovi elementi rispetto a quelli già valutati in sede di convalida, proroga e diniego del rinnovo del permesso di soggiorno. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il trattenimento dello straniero incide sulla libertà personale e richiede una motivazione che dia conto dell'accertamento dei motivi addotti e della loro congruenza rispetto alla finalità del rimpatrio; tali principi valgono anche per la decisione sulla revisione. Nel caso concreto, il decreto impugnato si era limitato a richiamare precedenti provvedimenti risalenti nel tempo, senza spiegare, neppure sinteticamente, perché li condividesse e senza confrontarsi con la documentazione sulla convivenza familiare e sulla dedotta inespellibilità. La sentenza ha quindi cassato il decreto e rinviato al Giudice di Pace di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge sostanziale o processuale; nel caso concreto il motivo è stato dichiarato inammissibile perché il giudice di merito non aveva realmente negato l'ammissibilità del riesame.
art. 360, n. 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso per dedurre nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto fondata la censura per motivazione apparente del provvedimento di rigetto del riesame.
art. 15, Direttiva 2008/115/CE
richiamato come fonte che, secondo la giurisprudenza di legittimità, consente il riesame del trattenimento e impone un controllo giurisdizionale effettivo sulla misura restrittiva.
art. 14, D.Lgs. 286/1998
norma richiamata in relazione al trattenimento dello straniero e alla legittimità della misura restrittiva.
art. 19, comma 2, lett. c), D.Lgs. 286/1998
norma invocata per la dedotta causa di inespellibilità connessa alla convivenza familiare con figli cittadini italiani.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro costituzionale sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 13 Cost.
richiamato per sottolineare che il trattenimento incide sulla libertà personale e richiede una motivazione particolarmente rigorosa, essendo la limitazione soggetta a riserva assoluta di legge.
Massime di principio
- Il riesame del trattenimento dello straniero è rimedio ammissibile e il giudice non può respingerlo in rito quando, in realtà, sta decidendo nel merito sulla mancanza di elementi nuovi rispetto a quelli già valutati.
- Il trattenimento presso un Centro di permanenza per i rimpatri incide sulla libertà personale e può essere mantenuto o prorogato solo se il giudice accerta in modo espresso la sussistenza dei motivi legittimanti e la loro coerenza con la finalità del rimpatrio.
- La motivazione del provvedimento che dispone o conferma il trattenimento, nonché quella sulla richiesta di revisione, deve confrontarsi con le allegazioni decisive dell'interessato; il mero richiamo a precedenti provvedimenti non è sufficiente se non spiega perché essi siano ancora attuali e pertinenti.
- Quando l'interessato deduce una causa di inespellibilità fondata sulla convivenza familiare, il giudice deve esaminare specificamente la documentazione prodotta e non può omettere la verifica delle circostanze fattuali incidenti sulla legittimità della misura restrittiva.
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