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Sentenza

Sentenza del 31/05/2017 n. 2407 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRES - Inerenza - Costi omogenei - Inerenza - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La decisione riconosce in astratto la possibilità di indicare i costi per gruppi omogenei o masse indistinte, ma precisa che tale modalità non esonera il contribuente dall'obbligo di fornire una prova precisa e documentata delle singole voci portate in deduzione. In mancanza di tale prova, la deduzione non può essere riconosciuta e la contestazione dell'Amministrazione finanziaria risulta fondata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRES, di costi esposti per gruppi omogenei o come masse indistinte. Il contribuente sosteneva che tale modalità di rappresentazione fosse ammissibile e che i costi fossero inerenti all'attività d'impresa. Tuttavia, l'inerenza non è sufficiente, da sola, a legittimare la deduzione: il contribuente deve dimostrare in modo certo e rigoroso l'effettiva esistenza, l'ammontare e la riferibilità all'attività dei singoli costi dedotti.

Norme richiamate

  • Normativa IRES in materia di inerenza e deducibilità dei costi

    Un costo è deducibile solo se effettivamente sostenuto, documentato, determinabile e inerente all'attività d'impresa. La possibilità di aggregare i costi per categorie omogenee non elimina l'onere di provare rigorosamente le singole componenti.

Massime di principio

  • La classificazione dei costi per gruppi omogenei o masse indistinte è ammissibile, ma non può trasformarsi in una rappresentazione generica o priva di dettaglio probatorio.
  • Il contribuente deve conservare documentazione idonea a dimostrare, per ciascun costo o categoria omogenea, l'effettività della spesa, l'importo e il collegamento con l'attività d'impresa.
  • L'inerenza è un requisito sostanziale, ma non sostituisce la prova dell'esistenza e della quantificazione del costo.
  • In caso di contestazione, una deduzione aggregata e non adeguatamente documentata può essere disconosciuta anche se le spese appaiono astrattamente compatibili con l'attività esercitata.
  • L'onere della prova della deducibilità dei costi grava principalmente sul contribuente che intende portarli in deduzione.

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