Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25065/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il provvedimento riguarda la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Dalla motivazione sostituita emerge che il richiedente, proveniente dal Pakistan (regione di Sialkot), aveva chiesto protezione internazionale e umanitaria deducendo di essere fuggito per sottrarsi a una falsa accusa di omicidio. Il Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato la domanda, escludendo sia l’esistenza di un conflitto armato generalizzato in Pakistan, sia i presupposti della protezione umanitaria. Nel ricorso erano stati articolati due motivi: il primo contestava la valutazione della situazione del Paese d’origine e la mancata considerazione di fonti informative diverse da quelle utilizzate dal giudice di merito, ai fini della protezione sussidiaria; il secondo censurava il diniego della protezione umanitaria per asserita motivazione apodittica e omessa valutazione dell’inserimento lavorativo documentato in Italia.

La decisione

La Corte ha rilevato che nella precedente ordinanza vi era uno scambio di epigrafi e una conseguente errata collazione tra due decisioni diverse, e ha disposto la correzione d’ufficio sostituendo alle pagine indicate il testo corretto relativo al ricorso del richiedente. Nella motivazione corretta, il ricorso originario veniva accolto perché il Tribunale aveva violato l’obbligo di cooperazione istruttoria nella valutazione della situazione del Paese d’origine e aveva negato la protezione umanitaria con motivazione meramente assertiva, senza adeguata comparazione tra integrazione raggiunta in Italia e condizioni di rimpatrio. Il provvedimento finale è quindi di correzione dell’ordinanza n. 22214/2021 nei sensi indicati, con richiamo alla precedente statuizione di accoglimento del ricorso e rinvio al Tribunale di Caltanissetta.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. 137/2020

    ha consentito la trattazione in camera di consiglio senza intervento del Procuratore generale e dei difensori, in assenza di richiesta di discussione orale, nell’ambito della disciplina emergenziale prorogata.

  • art. 8, comma 8, D.L. 198/2022

    ha prorogato l’operatività della disciplina processuale emergenziale richiamata per la trattazione camerale.

  • artt. 2, 3, 4 e ss. L. 251/2007

    sono richiamati dal ricorrente a fondamento della censura sulla protezione sussidiaria, con particolare riferimento alla valutazione della situazione del Paese d’origine.

  • art. 14, lett. c), L. 251/2007

    riguarda la protezione sussidiaria per minaccia grave e individuale derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato.

  • art. 5, D.Lgs. 286/1998

    è richiamato in tema di protezione umanitaria; il giudizio deve considerare la vulnerabilità e la comparazione tra integrazione in Italia e condizioni di rimpatrio.

  • art. 2697 c.c.

    è evocato indirettamente nel riferimento alla contestazione della violazione dell’obbligo di cooperazione e alla sufficienza dell’allegazione a supporto della censura.

Massime di principio

  • In materia di protezione internazionale, il giudice di merito deve svolgere una verifica completa e aggiornata della situazione del Paese di origine, utilizzando il maggior numero possibile di fonti informative attendibili quando la parte richiedente ne indichi specificamente più di una.
  • La censura sulla violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria è ammissibilmente sostenuta anche mediante l’allegazione di fonti alternative di conoscenza della situazione del Paese, purché specificamente indicate e il cui contenuto sia riportato in modo sufficiente.
  • Il diniego della protezione umanitaria non può essere motivato in modo apodittico: il giudice deve esplicitare le ragioni del giudizio e svolgere una comparazione tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e il pregiudizio connesso al rimpatrio.
  • L’errore materiale di collazione tra provvedimenti diversi della Corte può essere corretto d’ufficio quando sia evidente lo scambio delle epigrafi e sia possibile ricavare il testo corretto dagli atti interni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUnioni civili e convivenze
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.