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Sentenza

Sentenza n. 338/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'accertamento, del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal settembre 2018, nell’ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 23 dicembre 2013 prot. 8877B/15 (CIG Z720D1376B), nonché dei successivi Atti Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura (prot.6611 B/36 del 14.10.2014; prot. 2724 B15 del 14.04.2015; prot. 6830/B15 del 23.10.2015; prot. 4139/B36 del 22.06.2016; prot. 1435 del 11.03.2019) emessi dall’Istituto Comprensivo Statale Frascolla di Taranto–nell’ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann «per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione» (CIG 4411145003); e, ove occorrer possa, per l’annullamento della nota prot. 14274 del 05 ottobre 2023, comunicata in pari data, con la quale l’Istituto Comprensivo Statale Frascolla ha opposto diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l.; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: - dell’importo complessivo di € 4.662,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020 - degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.

Giustizia amministrativa202301301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell’Istituto Comprensivo all’istanza di revisione dei prezzi relativa a un contratto di servizi di pulizia eseguito nell’ambito di una convenzione Consip

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla revisione dei prezzi maturato dal settembre 2018 nell’ambito del contratto di servizi stipulato tramite ordinativo principale di fornitura e successivi atti aggiuntivi, nonché, ove necessario, l’annullamento del diniego opposto dall’Istituto scolastico e la condanna al pagamento degli importi revisionali, inizialmente quantificati in euro 7.309,00 oltre IVA per il periodo settembre 2018-31 ottobre 2020, con interessi moratori. Ha dedotto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 115 del d.lgs. 163/2006 e 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.; il diritto alla revisione in base all’art. 10, comma 5, della Convenzione Consip e all’art. 9.4 del capitolato tecnico; l’assenza di prescrizione quinquennale; la correttezza della quantificazione; e la spettanza degli interessi moratori ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. 231/2002. Nel corso del giudizio il TAR ha affrontato preliminarmente la questione di giurisdizione, ritenendo devolute al giudice amministrativo anche le controversie sull’an e sul quantum della revisione prezzi.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione esclusiva, rilevando che l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. comprende le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti a esecuzione continuata o periodica soggetti all’art. 115 del d.lgs. 163/2006. Ha ritenuto che tale giurisdizione riguardi sia l’an sia il quantum della pretesa revisionale, a prescindere dalla natura di diritto soggettivo della posizione azionata. Nel merito, ha accertato che l’art. 115 del d.lgs. 163/2006 e la lex specialis Consip prevedevano specifici meccanismi di revisione: aggiornamento annuale dei prezzi, dopo dodici mesi dalla stipula dell’ordinativo, nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT FOI, al netto dei tabacchi. La clausola revisionale è stata qualificata come disciplina imperativa, automaticamente inserita nel contratto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., con nullità delle eventuali pattuizioni difformi. È stato quindi riconosciuto il diritto dell’impresa alla revisione dei prezzi a partire dal secondo anno di attività, per il periodo settembre 2018-febbraio 2020. La domanda relativa agli interessi moratori è stata accolta soltanto quanto alla decorrenza: gli interessi ex d.lgs. 231/2002 spettano dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, e non dalla scadenza dei corrispettivi revisionali, poiché prima della determinazione sulla spettanza del compenso e della relativa scadenza legale o convenzionale non era ancora esigibile il credito revisionale. Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza e la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende le controversie sulla revisione prezzi negli appalti di servizi a esecuzione continuata o periodica, sia quanto all’an sia quanto al quantum della pretesa.

  • art. 115 d.lgs. 163/2006

    Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.

    La norma introduce una disciplina speciale e imperativa per la revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture a esecuzione periodica o continuativa, prevalente sulla disciplina civilistica e idonea a integrare automaticamente il contratto.

  • art. 10, comma 5, Convenzione Consip

    I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

    La Convenzione recepisce il meccanismo revisionale previsto dall’art. 115 del d.lgs. 163/2006 e rinvia ai parametri ISTAT e alle modalità del capitolato tecnico.

  • art. 9.4 Capitolato tecnico della Convenzione Consip

    Annualmente verrà applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatasi nell’anno precedente.

    La lex specialis stabilisce un aggiornamento annuale del canone, nella misura integrale della variazione dell’indice FOI, a partire dal compimento dei dodici mesi dalla stipula dell’ordinativo principale.

  • artt. 1339 e 1419 c.c.

    La clausola revisionale imperativa si inserisce automaticamente nel contratto; le eventuali previsioni pattizie difformi sono nulle limitatamente alla parte incompatibile, senza travolgere l’intero contratto.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. 231/2002

    Gli interessi moratori sulle somme revisionali spettano, nel caso deciso, dalla pubblicazione della sentenza, non dalla precedente scadenza dei corrispettivi, perché il credito revisionale non era ancora determinato ed esigibile.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla clausola di revisione dei prezzi negli appalti pubblici di servizi a esecuzione continuata o periodica soggetti all’art. 115 del d.lgs. 163/2006, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende sia l’accertamento dell’an sia la determinazione del quantum della revisione.
  • L’art. 115 del d.lgs. 163/2006 costituisce disciplina speciale e imperativa rispetto alle regole civilistiche sulla revisione del prezzo e impone l’inserimento nei contratti di servizi e forniture a esecuzione periodica o continuativa di una clausola revisionale.
  • Quando la convenzione e il capitolato prevedono l’aggiornamento annuale dei prezzi nella misura della variazione dell’indice ISTAT FOI, il diritto alla revisione matura secondo tali modalità dopo il decorso del periodo iniziale stabilito, senza che l’amministrazione possa negarlo in contrasto con la lex specialis.
  • Le clausole contrattuali incompatibili con la disciplina imperativa della revisione prezzi sono nulle nella parte difforme e vengono sostituite o integrate automaticamente dalla disciplina legale, senza invalidare l’intero contratto.
  • Gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 sulle somme dovute a titolo di revisione prezzi decorrono, in assenza di una precedente determinazione dell’amministrazione sulla spettanza e sull’importo del compenso, dalla pubblicazione della sentenza che accerta il diritto e fino al soddisfacimento.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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