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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34451/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento proposta da una professionista che rivendicava la proprietà di un elenco di beni mobili, costituiti da apparecchi e materiali per attività medico-estetica, alcuni dei quali non rinvenuti in sede di inventario. Il tribunale ha respinto l'opposizione ritenendo insufficiente la prova documentale: la fattura di acquisto non dimostrava la proprietà ed era priva di data certa anteriore al fallimento; la dichiarazione dell'amministratore della società venditrice era successiva alla sentenza dichiarativa di fallimento. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: 1) violazione dell'art. 621 c.p.c., richiamato dall'art. 103 l.fall., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe applicato in modo eccessivamente rigoroso il regime probatorio, senza considerare presunzioni e circostanze indiziarie dedotte per dimostrare la proprietà e senza che il fallimento avesse provato la titolarità dei beni in capo alla fallita; 2) violazione dell'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014 in tema di liquidazione delle spese, per avere il tribunale liquidato un importo superiore a quello ritenuto corretto in relazione al valore della causa e alle fasi effettivamente svolte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di rivendica di beni mobili compresi nell'attivo fallimentare, operi il rigoroso regime probatorio dell'art. 621 c.p.c., richiamato dall'art. 103 l.fall., fondato su una presunzione legale relativa di appartenenza dei beni al debitore quando rinvenuti nella sua abitazione o azienda. Il terzo deve fornire la cd. doppia prova mediante atto scritto avente data certa anteriore al fallimento, dimostrando sia il proprio diritto reale sia il titolo dell'affidamento del bene al debitore. La prova testimoniale e, secondo la giurisprudenza richiamata, anche quella presuntiva sono normalmente precluse, salvo l'eccezione espressa dall'art. 621 c.p.c. quando l'esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore. Nel caso concreto, la ricorrente aveva dedotto solo circostanze in larga parte meramente affermate e comunque non idonee a fondare la deroga al regime probatorio; la fattura, inoltre, era inidonea a provare la proprietà. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la liquidazione delle spese si collocava entro la discrezionalità del giudice di merito e comunque risultava pari alla metà dei valori medi tabellari, senza necessità di specifica motivazione ulteriore. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 621 c.p.c.

    "il peculiare regime dettato dall’art. 621 c.p.c. ... contempla una presunzione legale relativa di appartenenza al debitore dei beni mobili pignorati"

    regola probatoria rigorosa per la rivendica del terzo sui beni mobili rinvenuti nell'abitazione o azienda del debitore; in via generale esclude testimoniale e presunzioni, salvo l'eccezione di verosimiglianza legata alla professione o al commercio.

  • art. 103 l.fall.

    "espressamente richiamato, mutatis mutandis, dall’art. 103 l.fall."

    estende alla rivendicazione nel fallimento il regime probatorio dell'art. 621 c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro violato in relazione alla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro violato in relazione alla valutazione delle prove.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare un error in procedendo.

  • art. 2913 c.c.

    "così come al pignoramento, ex art. 2913 c.c."

    richiamato quale termine di riferimento per la necessità dell'atto scritto con data certa anteriore opponibile.

  • art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    "impone al giudice di tenere conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che ... possono essere aumentati fino all’80% o diminuiti fino al 50%"

    criterio per la liquidazione dei compensi, rispetto al quale il giudice di merito conserva discrezionalità entro i parametri.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    consente, in caso di rigetto o inammissibilità, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella rivendica di beni mobili compresi nell'attivo fallimentare opera un regime probatorio rigoroso: il terzo deve fornire la doppia prova della titolarità del diritto e del titolo di detenzione in capo al debitore mediante documento scritto avente data certa anteriore al fallimento o al pignoramento.
  • La fattura, di regola, non è di per sé sufficiente a provare la proprietà del bene rivendicato, soprattutto se non accompagnata da ulteriore documentazione idonea e se priva di data certa anteriore opponibile alla procedura.
  • La prova testimoniale e quella presuntiva sono normalmente precluse al terzo che rivendichi beni mobili rinvenuti nell'abitazione o azienda del debitore; la deroga è ammessa solo se la presenza del bene è resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore, e le circostanze dedotte devono essere concrete e non meramente assertive.
  • In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice di merito non è tenuto a una specifica motivazione quando si mantiene nei limiti della discrezionalità consentita dai parametri tabellari; il controllo di legittimità è escluso se la liquidazione si colloca entro valori compatibili con i minimi e massimi previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneInsinuazione e verifica dello stato passivo
IstitutiOnere della prova

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