Sentenza n. 7884/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento a) della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - Codice 02, graduatoria nella quale la ricorrente figura al posto 25140, per la parte in cui non le attribuisce la riserva prevista dall’art. 1, comma 4 del bando, in favore degli aspiranti che abbiano concluso il servizio di volontario del servizio civile, indetto con delibera della Commissione Ripam 25 luglio 2025 in data 22.05.2025, graduatoria pubblicata il 24.02.2026; b) di ogni altro atto preordinato connesso o conseguente, comunque lesivo dell’interesse oggetto del presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di 2600 unità nell’Area assistenti, nella parte in cui non riconosce alla ricorrente la riserva dei posti per il servizio civile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni banditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante al concorso pubblico indetto per il reclutamento di personale nell’Area assistenti del Ministero della giustizia, ha impugnato la graduatoria finale chiedendo il riconoscimento della riserva prevista dal bando in favore di chi avesse concluso il servizio civile. Ha dedotto di possedere il requisito sostanziale, ma di avere commesso un errore nella compilazione della domanda, indicando “No” anziché “Sì” alla voce relativa al possesso di titoli di riserva. Ha quindi chiesto che l’amministrazione correggesse l’errore e le attribuisse la relativa riserva. Le amministrazioni si sono costituite con atto meramente formale.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo il ricorso infondato. La dichiarazione resa dalla candidata nella domanda, formulata ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, non costituiva una mera omissione, ma un’espressa dichiarazione negativa circa il possesso di titoli di riserva. Per il giudice, tale condotta rende applicabili il principio di autoresponsabilità dei concorrenti e il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione. La candidata deve sopportare le conseguenze dell’errore commesso nella compilazione della domanda; non è possibile utilizzare il soccorso istruttorio per modificare un’informazione espressamente dichiarata, poiché ciò violerebbe la par condicio tra i concorrenti. Il ricorso è stato pertanto respinto. In considerazione della peculiarità della vicenda, le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a.
La causa può essere definita con sentenza semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria risultano completi e, previo avviso alle parti, il giudizio è maturo per la decisione.
artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000
la ricorrente “lungi dall’incorrere in una mera omissione, ha espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione, formulata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non essere in possesso di titoli di riserva”
Le dichiarazioni sostitutive rese nella domanda di concorso assumono rilievo ai fini della valutazione della condotta dichiarativa del candidato; un’espressa dichiarazione negativa non equivale a una mera omissione.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
corollario del dovere di buona fede di cui all’art. 1, comma 2 bis, l. n. 241/90
Il dovere di buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato impedisce al concorrente di contraddire un’espressa dichiarazione resa nella domanda di partecipazione, in applicazione del principio nemo potest venire contra factum proprium.
Massime di principio
- Quando un candidato dichiara espressamente nella domanda di concorso di non possedere un titolo di riserva, la successiva richiesta di riconoscimento del medesimo titolo non può essere qualificata come semplice integrazione di un’omissione, anche se il requisito sostanziale era posseduto.
- Il principio di autoresponsabilità impone al candidato di sopportare le conseguenze degli errori commessi nella compilazione della domanda di partecipazione a una procedura concorsuale.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare o sostituire un’espressa dichiarazione negativa resa dal candidato, poiché ciò altererebbe la par condicio tra i concorrenti.
- Il candidato non può venire contra factum proprium, chiedendo all’amministrazione di disconoscere gli effetti di una dichiarazione espressa resa nella domanda, in applicazione del dovere di buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione.
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