Cassazione Penale, Sentenza n. 37106/2024 del 07/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra distinte condanne e ha individuato la "violazione più grave" facendo riferimento alla pena complessivamente inflitta con una sentenza che aveva cumulato più reati. Si deduce violazione degli artt. 671 c.p.p., 187 disp. att. c.p.p. e 81, comma 2, c.p.: il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto individuare il reato più grave tra quelli unificati dal giudice della cognizione, assumere la relativa pena base (eventualmente nella sua entità precedente alla diminuente per il rito abbreviato), applicare gli aumenti per la continuazione sui singoli reati-satellite e solo successivamente applicare la diminuente per il rito, invece di prendere come base la pena complessiva già risultante da cumulo operato in sede cognitiva. Inoltre si censura una presunta disparità di trattamento rispetto al coimputato Valeo Roberto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, rilevando che la Corte d'Appello non ha correttamente applicato i principi sull'individuazione della "violazione più grave" e sull'operazione di scorporo dei reati già unificati ai fini del nuovo calcolo esecutivo. Ha inoltre osservato una carenza documentale (mancanza delle sentenze di primo grado in atti) che ha reso impossibile verificare il percorso motivazionale e la concreta individuazione del reato più grave. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione in diversa composizione perché proceda a nuovo giudizio sulla determinazione del trattamento sanzionatorio secondo i principi richiamati.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso per censurare la motivazione e la decisione del giudice dell'esecuzione; la Cassazione verifica la corretta applicazione delle regole sull'impugnazione e motivazione.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina la individuazione della "violazione più grave" in sede esecutiva: la Corte afferma che la pena più grave da considerare è quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione come indicata nel dispositivo e che, se la condanna è stata pronunciata per più reati unificati, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati e individuare il singolo reato più grave per calcolare gli aumenti.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Regola il cumulo giuridico per reati commessi con un medesimo disegno criminoso; la Corte richiama che, quando in sede cognitiva i reati sono stati unificati ai sensi di questo articolo, l'esecutivo deve tenere conto della singola gravità dei reati scorporati.
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di acquisizione degli atti necessari per l'applicazione della continuazione in sede esecutiva; la Corte osserva che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto acquisire le sentenze di primo grado mancanti.
SS.UU. n. 12 del 2023 (Cassazione a Sezioni Unite)
Citata nella requisitoria del P.G.; secondo la pronuncia citata, quando si deve riconoscere la continuazione tra reati oggetto di sentenze abbreviate, il giudice dell'esecuzione deve considerare come pena più grave quella concretamente irrogata e indicata nel dispositivo della sentenza della cognizione. La Corte, nel caso concreto, distingue questo principio dall'obbligo di scorporare reati unificati quando la sentenza contiene cumuli operati in prima istanza.
Cass. n. 20981/2009
Richiamata dal ricorrente: principio secondo cui, quando il giudice della cognizione non ha fissato la pena per ciascun reato satellite, il giudice dell'esecuzione deve fare riferimento alla pena minima edittale per ogni singolo reato.
Cass. n. 37168/2019
Richiamata dal ricorrente: enuncia la procedura da seguire con sentenze abbreviate (determinazione della pena base precedente alla diminuente, applicazione dell'aumento per continuazione sulla pena base, poi computo della diminuente sull'intero ottenuto). La Corte rinvia a principi analoghi ma segnala la necessità di avere gli atti completi per verificarne l'applicazione.
Sez. U, n. 7029 del 28/9/2023 (Giampà)
Richiamata per confermare che la "pena più grave inflitta" è quella concretamente indicata nel dispositivo della sentenza di cognizione; la Corte la utilizza per precisare l'interpretazione di art. 187 disp. att.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce la continuazione "in executivis", deve acquisire e verificare le sentenze di cognizione (anche di primo grado) necessarie per comprendere quale sia il reato concretamente considerato "più grave" dal giudice della cognizione.
- Se le condanne oggetto della valutazione provengono da sentenze che, in sede cognitiva, hanno unificato più reati ex art. 81, comma 2, c.p., il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati riuniti, individuare il singolo reato più grave e assumere la pena inflitta per quel reato come base su cui calcolare gli aumenti per continuazione.
- Nel caso di sentenze pronunciate con rito abbreviato, la corretta tecnica computistica richiede di determinare la pena base (fatta salva la verifica del dispositivo), applicare gli aumenti per continuazione sulla pena base e solo successivamente applicare la diminuente prevista per il rito abbreviato sul complesso ottenuto, salvo diverso principio espresso dal giudice delle legittimità nelle Sezioni Unite applicabile al caso concreto.
- La mera considerazione della pena complessiva risultante dal cumulo già operato in sede cognitiva non è sufficiente se impedisce di verificare quale reato fra quelli unificati sia stato considerato come il più grave: l'assenza di atti e motivazioni rilevanti determina vizio e rende necessario il rinvio per nuovo esame.
- Confronti tra posizioni esecutive di diversi imputati devono essere valutati con cautela e non possono fondare da soli la decisione se si riferiscono a sentenze distinte e non comparabili senza l'esame dei rispettivi atti e motivazioni.
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