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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09682/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La condanna di merito per il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata è una decisione della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Milano nei confronti di un imputato per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa, per un fatto commesso a Milano il 19 aprile 2023. Con il ricorso per cassazione è stato dedotto un solo motivo: la censura della conferma del giudizio di colpevolezza. La Corte rileva però che il tema della responsabilità non era stato devoluto con l’atto di appello, che conteneva doglianze riferite esclusivamente al trattamento sanzionatorio; per questo motivo il motivo di ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello e non ulteriormente scrutinata nel merito in cassazione per inammissibilità del motivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono scrutinabili censure che investano un tema non devoluto con l’atto di appello, quando l’impugnazione di merito abbia riguardato soltanto questioni diverse, come il trattamento sanzionatorio.
  • L’inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, oltre alle spese processuali, l’obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, la Corte non esamina il merito della responsabilità penale già affermata nei precedenti gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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