Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25992/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata ex art. 54 Ord. pen. per il periodo dal 20/04/2016 al 20/10/2020. Il ricorrente contestava l'eccessivo rilievo dato dalla relazione della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) del 2/04/2021, ritenuta riferita a condotte anteriori alla carcerazione, nonché la motivazione che sembrerebbe aver escluso il beneficio sulla base della mancata collaborazione, mentre la collaborazione non è requisito necessario per la liberazione anticipata. Si denunciava altresì errata applicazione dell'art. 4-bis Ord. pen. e la necessità, per detenzioni continuative, della prova di contributi oggettivamente apprezzabili alla vita del sodalizio per escludere la cessazione dell'adesione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati, riscontrando carenza motivazionale e contraddittorietà nell'ordinanza impugnata. Ha richiamato il principio secondo cui l'art. 4-bis richiede la prova di collegamenti attuali e concreti con la criminalità organizzata e che la valutazione della DDA non è vincolante per il giudice, il quale deve controllarla con ulteriori elementi. Ha osservato che la detenzione prolungata non costituisce di per sé prova automatica della cessazione dell'adesione, ma che, in caso di stabile isolamento, occorre prova di contributi attuali alla organizzazione per escludere la cessazione. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo esame con piena autonomia di giudizio, da svolgere in conformità ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 54 Ord. pen.

    Norma che disciplina la liberazione anticipata; può essere applicata anche ai condannati per reati associativi, purché non vi sia prova dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Il giudice deve valutare le date di cessazione delle condotte associative indicate nella sentenza di condanna.

  • art. 4-bis Ord. pen.

    Prevede che i benefici penitenziari non siano concessi se il Procuratore nazionale o distrettuale antimafia comunica l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. La Corte afferma che tale comunicazione non è vincolante: la norma richiede la concretezza di collegamenti attuali ed esistenti e il giudice deve sottoporla a controllo con altri elementi.

  • art. 7 legge n. 203/1991

    Richiamata per l'aggravante relativa a reati commessi in contesto associativo; contestata al ricorrente insieme al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., e rilevante ai fini della valutazione della pericolosità.

Massime di principio

  • La comunicazione della DDA sull'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata non vincola il giudice: quest'ultimo deve verificarla con elementi ulteriori e motivare specificamente il proprio convincimento.
  • La detenzione continuativa non prova automaticamente né la cessazione né la persistenza dell'adesione al sodalizio; quando vi sia isolamento prolungato occorre dimostrare un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita del gruppo per ritenere perdurante l'affiliazione.
  • Per la concessione della liberazione anticipata ad un condannato per reati associativi il criterio decisivo è l'assenza di prova di collegamenti attuali con la criminalità organizzata; la mancata collaborazione non è, di per sé, motivo ostativo automatico al beneficio.
  • Il giudice, nell'esaminare richieste di benefici, deve accertare con precisione le date entro le quali sono da ritenersi concluse le condotte associative sulla base della motivazione della sentenza di condanna.
  • In presenza di valutazioni contrastanti (es. sentenze irrevocabili su fatti anteriori e note DDA successive), il giudice deve risolvere le contraddizioni con motivazione chiara e non aderire automaticamente alla relazione antimafia senza valutazione autonoma.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.