Cassazione Penale, Sentenza n. 27121/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che confermava la condanna per rapina aggravata in concorso. Deduceva violazione dell'art. 192 c.p.p. per aver fondato la responsabilità del prevenuto essenzialmente sulle dichiarazioni del coimputato senza riscontri individualizzanti (contestando in particolare l'assunto che gli abiti indossati fossero gli stessi nei due episodi). Inoltre lamentava la mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato risultavano corroborate da elementi di riscontro: analogie negli abiti (per il caso giudicato e per quello successivo che portò all'arresto), sovrapponibili modalità operative (uso intimidatorio di petardi e spari, azione compiuta da due soggetti su uno scooter Piaggio, colpi realizzati a breve distanza nel comune di Trentola Ducenta) e il rinvenimento di petardi sulla persona del ricorrente e di una pistola di scena e relative cartucce in possesso del coimputato durante il fermo del 29/9/2020. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito che ha negato le attenuanti generiche in considerazione della gravità del fatto, della carica intimidatoria e della reiterazione del reato in breve tempo; il rigetto della richiesta è implicitamente motivato nella valutazione della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. La pena di merito (tre anni e quattro mesi di reclusione e euro 1.800,00 di multa, risultante dalla continuazione con precedenti fatti) è stata mantenuta.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
La norma sulla valutazione delle dichiarazioni del reo o del coimputato è stata interpretata nel senso che le dichiarazioni eteroaccusatorie non sono inidonee di per sé se risultano corroborate da riscontri oggettivi e univoci nel compendio indiziario; quindi l'assenza di un riscontro diretto non preclude la utilizzabilità se esistono elementi di conferma sufficienti (abbigliamento, modus operandi, riscontri materiali).
art. 62-bis cod. pen.
Il rifiuto di riconoscere le attenuanti generiche può risultare motivato anche in via implicita se la motivazione complessiva sul quantum della pena mostra chiaramente la ragione del diniego (es. gravità del fatto, pericolosità e reiterazione).
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamata a mera contestualizzazione procedurale: ha consentito la trattazione con contraddittorio cartolare per il procedimento, autorizzando modalità semplificate di trattazione nel processo straordinario.
art. 8, D.L. n. 198/2022
Analogamente, norma procedurale che permette la trattazione con contraddittorio cartolare; citata per spiegare la modalità di trattazione del ricorso davanti alla Corte.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da un coimputato (eteroaccuse) possono essere utilizzate a fondamento della responsabilità se sono corroborate da elementi di riscontro oggettivi e univoci (es. analogie nell'abbigliamento, modalità operative, reperti materiali).
- La mancanza di un riscontro diretto non rende automaticamente incontrollabili le dichiarazioni eteroaccusatorie: è decisiva la valutazione complessiva e la concludenza del compendio indiziario.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato in modo implicito quando la motivazione sulla congruità della pena mostra chiaramente la gravità del fatto e l'inclinazione a delinquere, rendendo superflua una ripetuta espressa valutazione delle attenuanti.
- La presenza di più reati simili commessi in breve intervallo temporale consolida l'idea di pericolosità e può giustificare il mantenimento o l'aggravamento del trattamento sanzionatorio (riconoscimento della continuazione e rigetto di attenuanti).
- Proceduralmente, in determinati contesti normativi (es. D.L. 137/2020 e D.L. 198/2022) è ammessa la trattazione con contraddittorio cartolare; ciò non incide sui requisiti sostanziali di prova richiesti per la decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27088/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27089/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27090/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27091/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27092/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27093/2023 del 22/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →