Cassazione Penale, Sentenza n. 5185/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per furto di gasolio dall'oleodotto ENI contestando: (a) la valutazione e l'interpretazione delle intercettazioni (affermando ambiguità e mancanza di riscontri); (b) l'uso delle localizzazioni GPS come prova della persona alla guida; (c) l'assenza di rinvenimento della refurtiva e di sopralluogo dimostrante la sottrazione (sostenendo che si sarebbe trattato di tentativo); (d) l'errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7-bis cod. pen.; (e) per Masini, la mancata dimostrazione del suo collegamento certo al gruppo e l'assenza di prove materiali come attrezzi sequestrati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze dei ricorrenti consistessero in una rivalutazione in fatto o in alternative interpretative delle prove, profili non sindacabili in sede di legittimità se la motivazione di merito è congrua e logica. La Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa l'interpretazione delle intercettazioni, la rilevanza combinata degli elementi (GPS, odore di carburante, abiti sporchi, attrezzi intrisi di fango, furgone carico e luogo di stoccaggio individuato) e ha confermato la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7-bis anche quando la cosa sottratta sia il carburante destinato all'erogazione di un pubblico servizio. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, a una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese processuali della parte civile ENI.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (n.5 e n.7-bis)
La Corte interpreta l'aggravante n.7-bis come applicabile non solo alla sottrazione di componenti metalliche delle infrastrutture ma anche al materiale funzionale all'erogazione del servizio (qui il gasolio), poiché l'aggravante tutela le reti e l'erogazione del servizio pubblico gestito in regime concessorio
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti per vizio di motivazione; la Corte osserva che i rilievi attengono a una diversa valutazione delle prove e dunque non integrano i limiti di sindacato di legittimità previsti da questa norma
art. 192, comma 2 c.p.p.
Richiamato da Masini in relazione a travisamento della prova; la Cassazione osserva che le censure si risolvono in una rivalutazione in fatto non ammissibile in sede di legittimità quando la motivazione di merito è congrua
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né le prove: contestazioni che si risolvono in una diversa lettura delle stesse sono inammissibili se la motivazione di merito è logica e congrua
- L'interpretazione di intercettazioni e linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato della Cassazione se motivata secondo massime di esperienza
- La localizzazione GPS attesta la posizione del veicolo e assume rilievo probatorio se combinata con altri elementi colleganti la persona al fatto (es. odore di carburante, abiti sporchi, attrezzi, rinvenimento di serbatoi e luogo di stoccaggio)
- L'assenza del ritrovamento materiale della refurtiva non esclude la consumazione del furto: è sufficiente il temporaneo impossessamento occultato per sfuggire ai controlli se comprovato da riscontri circostanziali
- L'aggravante di cui all'art. 625 n.7-bis si applica quando il furto è commesso ai danni di infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici o al materiale funzionale a tale erogazione (anche carburante), purché sussista il nesso funzionale e la qualifica del soggetto passivo
- La difesa che prospetta interpretazioni alternative deve dimostrare l'esistenza di un ragionevole dubbio fondato su elementi concreti; mere ipotesi alternative non sono sufficienti in sede di legittimità
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