Cassazione Penale, Sentenza n. 38143/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva due profili: (1) vizio di rito per omissione della declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per presunta tardività della querela; (2) vizio di diritto e di fatto nella qualificazione del fatto come truffa, sostenendo che gli artifizi e raggiri contestati si sarebbero verificati dopo la consumazione del comportamento patrimoniale (pertanto non causa dell'alienazione patrimoniale) e che eventualmente la condotta avrebbe dovuto essere valutata alla stregua dell'art. 641 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla tardività della querela poiché il ricorrente ha equivocato il dies a quo (ha fatto riferimento alla data di consumazione anziché al momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza certa del fatto) e perché l'onere probatorio sulla intempestività grava sul deducente; inoltre la questione di procedibilità è sindacabile in ogni grado purché non richieda valutazioni di fatto precluse al giudice di legittimità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che gli artifizi e i raggiri posti in essere da Riva siano antecedenti o comunque funzionali all'ottenimento dell'ingiusto profitto e che la negligenza della vittima non escluda la sussistenza del reato di truffa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen.
La circostanza aggravante citata rende procedibile d'ufficio il reato; la sua esclusione in primo grado è rilevante per valutare deduzioni difensive sulla procedibilità, ma l'onere della prova della intempestività della querela è a carico di chi la deduce
art. 641 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come possibile diversa qualificazione dell'illecito; la Corte ha ritenuto invece corretta la qualificazione del fatto come truffa per gli elementi descritti dai giudici di merito
art. 129 cod. proc. pen.
Il principio che la procedibilità può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; pertanto la questione può essere proposta anche in cassazione salvo che il suo accertamento richieda valutazioni di fatto
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni)
Norma procedure-related richiamata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione (regime di svolgimento scritto previsto nel periodo emergenziale e successive modifiche)
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso e consente anche l'irrogazione di ammenda per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La deduzione di intempestività della querela è un'eccezione che grava sulla prova del deducente: chi la invoca deve dimostrare il decorso del termine e il dies a quo deve essere valutato in base alla conoscenza certa del fatto da parte della persona offesa, non alla sola data di consumazione
- La questione relativa alla procedibilità può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado, compresa la Cassazione, purché la sua risoluzione non richieda valutazioni di fatto precluse al giudice di legittimità
- La truffa può sussistere anche se la vittima ha agito con negligenza o superficialità: l'elemento decisivo è l'induzione in errore attuata con artifici o raggiri da parte dell'agente
- Comportamenti successivi alla consumazione possono essere utilizzati per dimostrare la mala fede e il dolo dell'agente quando sono funzionali o rappresentativi del disegno fraudolento, e non sono necessariamente esclusivi della configurazione della truffa
- Proporre in cassazione novità di natura procedurale o di fatto già valutate in primo grado comporta il rischio di inammissibilità se i motivi sono generici o richiedono il sindacato di valutazioni probatorie non consentite in sede di legittimità
- In caso di ricorso inammissibile per colpa nella determinazione del motivo, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di una somma a titolo di ammenda
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