Ordinanza n. 470/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 10857 del 23.05.2019, mai notificato alla ricorrente e depositato nel giudizio avente NRG 8429/2025 incardinato dinanzi al TAR Lazio sede di Roma in data 29.09.2025, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha concluso il procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per la specializzazione sul sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 10857 del 23 maggio 2019, con il quale l'Amministrazione ha concluso il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, rigettando l'istanza riferita al percorso di specializzazione sul sostegno. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, conseguenti e connessi. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della domanda cautelare proposta ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur ritenendo sussistenti la propria giurisdizione e competenza, il Collegio ha escluso la concreta possibilità di un danno grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, poiché la ricorrente ha completato con esito positivo il percorso formativo INDIRE conseguendo il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce il merito della controversia sull'annullamento del provvedimento ministeriale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo; il rigetto è stato motivato dall'assenza di un danno grave e irreparabile concretamente configurabile.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede la concreta prospettazione di un danno grave e irreparabile; essa deve essere negata quando, per effetto di fatti sopravvenuti o della situazione concreta dell'interessato, tale pregiudizio non risulti più configurabile.
- Il conseguimento del titolo o del risultato formativo cui è collegata la controversia può escludere il periculum in mora e giustificare il rigetto della domanda cautelare, senza comportare necessariamente una decisione sul merito dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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