Cassazione Penale, Ordinanza n. 08540/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, deducendo un motivo che, secondo la Corte di cassazione, era affetto da assoluta genericità. In particolare, il ricorso non si confrontava in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata, che aveva già ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato contestato e aveva motivato anche sul trattamento sanzionatorio. La Corte rileva inoltre che nel ricorso non erano neppure illustrate le ragioni per cui la sentenza d'appello sarebbe stata affetta da evidenti vizi logici della motivazione.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dal giudice.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto è meramente generico e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è sufficiente dedurre in astratto vizi logici della motivazione: occorre indicare puntualmente le ragioni per cui la decisione sarebbe affetta da errori argomentativi rilevanti.
- Se la sentenza impugnata ha già fornito motivazione congrua sia sulla sussistenza del reato sia sul trattamento sanzionatorio, il ricorso deve criticare specificamente tali passaggi, altrimenti incorre in inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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