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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7537/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. contro la decisione di sostituire gli arresti domiciliari con obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Il ricorrente contestava la valutazione delle esigenze cautelari, denunciando vizio di motivazione e violazione delle norme processuali (artt. 125, comma 3; 274, comma 1, lett. c); 299, comma 2 c.p.p.), sostenendo che elementi quali la presunta inoperatività dell'associazione dal 2017, il lungo periodo già scontato in custodia cautelare, la minima partecipazione personale ai fatti contestati e l'assoluzione per reato più grave avrebbero dovuto giustificare la revoca o l'ulteriore alleggerimento della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e diretto a una rivalutazione di fatti e valutazioni di merito già adeguatamente motivate. I giudici hanno ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione congrua e coerente circa la persistenza della pericolosità sociale del ricorrente (professionalità nella commissione di reati di droga, natura familiare e nazionale del traffico), e che il mero decorso del tempo, la pregressa detenzione o la presunta inattività dell'associazione non fossero di per sé idonei a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari. Per effetto della sentenza della Corte, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello contro le decisioni cautelari. Qui citata come titolo processuale dell'impugnazione: la Corte rileva che l'impugnazione non aveva specificità sufficiente per inficiare la decisione di merito.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Riguarda la contestazione di traffico illecito di sostanze stupefacenti. La Corte sottolinea che, per reati di questa natura, la prognosi di pericolosità non si limita all'operatività attuale dell'associazione ma valuta professionalità e grado di inserimento nei circuiti criminali.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma relativa alla coltivazione e detenzione di stupefacenti; citata in riferimento ai capi di imputazione (coltivazione di piantagioni). La Corte conferma che tali reati possono giustificare esigenze cautelari durevoli quando emergono professionalità e sistematicità.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata nella doglianza del ricorrente; la Corte però ritiene che i rilievi difensivi non dimostrino una carenza motivazionale puntuale, trattandosi di contestazioni valutative e non di omissive o contraddittorie da ritenersi tali da giustificare la cassazione.

  • art. 274, comma 1, lettera c) cod. proc. pen.

    Prevede il pericolo di reiterazione criminosa quale fondamento della custodia cautelare. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha ravvisato la persistenza del rischio di reiterazione alla luce della professionalità dell'indagato e della natura dei traffici.

  • art. 299, comma 2 cod. proc. pen.

    Disciplina i presupposti per revoca o sostituzione delle misure cautelari. La Corte precisa che il 'tempo silente' dalla commissione dei reati non è di per sé criterio decisivo; per revocare la misura servono elementi nuovi e di precisa valenza sintomatica del mutamento delle esigenze cautelari.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per reati associativi e collegati. La Corte ribadisce che tale presunzione non viene automaticamente superata dal tempo trascorso o dall'inoperatività apparente dell'associazione, senza elementi concreti che indichino la recisione dei legami criminali.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in senso comparativo: la Corte osserva che la limitazione della non necessarietà della misura prevista dal decreto per l'art. 415-bis non si estende automaticamente alle lettere b) e c) dell'art. 274 c.p.p., per cui la semplice condanna non esclude di per sé esigenze cautelari di reiterazione o fuga.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità. La Corte ha disposto l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese e la somma alla Cassa delle ammende, ritenendo privo di colpa grave il ricorso ma comunque inammissibile.

  • sentenza Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione applica il principio e comunque impone le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari deve indicare in modo specifico e puntuale le omissioni o contraddizioni motivazionali; rilievi generici e valutativi sono inammissibili.
  • Per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) la valutazione della pericolosità tiene conto della professionalità, della sistematicità e del grado di inserimento nei circuiti criminali, non solo dell'operatività corrente dell'associazione.
  • Il mero decorso del tempo o il periodo già scontato in custodia cautelare non sono, da soli, sufficienti a giustificare la revoca o l'alleggerimento della misura; occorrono elementi nuovi e di sicura valenza sintomatica del mutamento delle esigenze cautelari.
  • La sentenza di condanna in secondo grado può essere considerata nel quadro valutativo delle esigenze cautelari, specie se la pena è significativa e riflette la gravità e la continuità della condotta.
  • Il 'tempo silente' (intervallo dalla commissione del reato) non ha rilievo autonomo ai fini della revoca della misura: rileva il tempo dall'applicazione o esecuzione della misura e, comunque, va valutato insieme ad altri elementi che dimostrino un mutamento della situazione cautelare.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende, salvo prova di colpa grave nella proposizione del ricorso.

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