Ordinanza n. 58/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della valutazione negativa sulla prova di selezione psicoattitudinale e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque pertinenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione negativa di inidoneità attitudinale, con punteggio di 37/90, resa nella prova di selezione psicoattitudinale del concorso per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il giudizio di inidoneità attitudinale e gli atti presupposti e conseguenti. Ha dedotto il contrasto tra la valutazione conclusiva della Commissione, i giudizi degli ufficiali selettori psicologi e i dati risultanti dai test attitudinali. Il punteggio globale attribuito è stato pari a 37/90, inferiore alla soglia minima di 39/90 prevista dal bando per la prosecuzione delle prove. Il ricorrente ha inoltre contestato, implicitamente, la mancata attivazione della sessione valutativa collegiale in modalità “panel”.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris. In via sommaria, ha rilevato che le discordanze tra le valutazioni delle singole voci non incidevano sul risultato complessivo, poiché la Commissione, l’Ufficiale psicologo e i dati dell’intervista convergevano nell’attribuire il punteggio insufficiente di 37/90. La sessione valutativa della Commissione in modalità “panel” era prevista dal bando soltanto in caso di divergenza nel giudizio di idoneità tra l’Ufficiale Perito Selettore e l’Ufficiale Psicologo; tale presupposto non ricorreva, essendovi concordanza nel giudizio finale di insufficienza. Il Collegio ha inoltre richiamato il limite del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni attitudinali, espressione di discrezionalità tecnica, circoscritto alla verifica dell’evidente incongruità o della manifesta irragionevolezza. Nel caso concreto non sono emerse, allo stato degli atti, macroscopiche contraddizioni logiche né valutazioni superficiali o irragionevoli. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta per difetto del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento delle generalità della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il giudizio attitudinale reso nell’ambito di un concorso militare costituisce espressione di discrezionalità tecnica e il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell’evidente incongruità o della manifesta irragionevolezza della valutazione.
- La divergenza nei punteggi attribuiti alle singole componenti della valutazione attitudinale non determina, di per sé, l’illegittimità del giudizio finale quando gli organi valutatori convergono nell’attribuzione del medesimo punteggio globale insufficiente e non emergono contraddizioni macroscopiche.
- La sessione valutativa collegiale prevista dal bando in modalità “panel” deve essere attivata solo quando ricorre lo specifico presupposto previsto dalla lex specialis, consistente nella divergenza del giudizio di idoneità tra l’Ufficiale Perito Selettore e l’Ufficiale Psicologo; essa non è necessaria quando tali giudizi concordano nell’esito di insufficienza.
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