Ordinanza n. 9/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento: -con riferimento al sig. -OMISSIS-, nato in -OMISSIS-, del provvedimento del 28.5.2025 (conosciuto, in seguito alla ricezione della nota/pec della Prefettura di Matera del 20/21.10.2025), con il quale -OMISSIS-dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Matera, dopo aver richiamato la comunicazione di avvio del procedimento del 4.3.2025, specificando che in seguito a tale comunicazione non era pervenuta alcuna osservazione e/o documentazione, ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato stagionale, su istanza di un datore di lavoro della Provincia di Matera, in quanto dagli accertamenti effettuati era emerso che il datore di lavoro: A) era titolare di una ditta di -OMISSIS-; B) i modelli IVA 2023 con volume di affari pari a € 492.210,00 e IVA 2024 con volume di affari pari a € 560.820,00 “non trovano riscontro nel portale fatture e corrispettivi, collegato all’Agenzia delle Entrate, in quanto non vi è alcuna fattura, emessa o ricevuta, nei rispettivi anni di imposta”; C) non era proprietario o affittuario di alcun terreno agricolo in Italia; -con riferimento al sig. -OMISSIS-, nato in -OMISSIS-, del provvedimento del 28.5.2025 (conosciuto, in seguito alla ricezione della nota/pec della Prefettura di Matera del 20/21.10.2025), con il quale -OMISSIS-dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Matera, dopo aver richiamato la comunicazione di avvio del procedimento del 4.3.2025, specificando che in seguito a tale comunicazione non era pervenuta alcuna osservazione e/o documentazione, ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato stagionale, su istanza di un datore di lavoro della Provincia di Matera, in quanto dagli accertamenti effettuati era emerso che il datore di lavoro: A) era titolare di una ditta di --OMISSIS-; B) i modelli IVA 2023 con volume di affari pari a € 492.210,00 e IVA 2024 con volume di affari pari a € 560.820,00 “non trovano riscontro nel portale fatture e corrispettivi, collegato all’Agenzia delle Entrate, in quanto non vi è alcuna fattura, emessa o ricevuta, nei rispettivi anni di imposta”; C) non era proprietario o affittuario di alcun terreno agricolo in Italia; nonché, in via subordinata, per la condanna del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Matera al risarcimento dei danni patiti, “che si dimostreranno in corso di causa”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale adottati dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Matera
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, i provvedimenti del 28 maggio 2025 con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato stagionale richiesto da un datore di lavoro della Provincia di Matera. La revoca era fondata sugli accertamenti della Guardia di Finanza e dell'Ispettorato del Lavoro, dai quali risultava che il datore di lavoro esercitava un'attività d'impresa, che i volumi d'affari indicati nei modelli IVA 2023 e 2024 non trovavano riscontro nel portale delle fatture e dei corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate e che il datore non era proprietario o affittuario di terreni agricoli in Italia. I ricorrenti hanno inoltre proposto, in via subordinata, domanda risarcitoria. Dal provvedimento cautelare emergono contestazioni relative alla legittimità della revoca, alla rilevanza degli accertamenti amministrativi e alla possibilità di proseguire il rapporto mediante il subentro di un diverso datore di lavoro. Il giudice ha rilevato che i provvedimenti erano stati preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento del 4 marzo 2025 e che gli eventuali profili processuali sarebbero stati esaminati nella fase di merito.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per carenza di sufficienti elementi di fumus boni juris. Il TAR ha ritenuto applicabile l'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022, secondo cui il nulla osta al lavoro subordinato e il visto di ingresso devono essere revocati al sopravvenuto accertamento di elementi ostativi. In via sommaria, il Collegio ha considerato infondato il gravame alla luce degli accertamenti della Guardia di Finanza e dell'Ispettorato del Lavoro, della previa comunicazione di avvio del procedimento e dell'assenza, nella disciplina richiamata, di una previsione che consenta il subentro di un altro datore di lavoro. Il mutamento del datore originario è stato ritenuto idoneo a compromettere la distribuzione delle quote di ingresso e i controlli amministrativi. È stata disposta la compensazione delle spese della fase cautelare. La pronuncia non definisce il merito del giudizio.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022
il nulla osta al lavoro subordinato ed il visto di ingresso vanno revocati, “al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi”
Il sopravvenuto accertamento di elementi ostativi impone la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e del visto di ingresso.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003
È stato richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi dei ricorrenti e del datore di lavoro.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022, il sopravvenuto accertamento di elementi ostativi comporta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e del visto di ingresso.
- Nella valutazione cautelare della legittimità della revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale assumono rilievo gli accertamenti della Guardia di Finanza e dell'Ispettorato del Lavoro relativi all'effettiva capacità e attività del datore di lavoro, compresa la coerenza dei dati fiscali e la disponibilità di terreni agricoli quando rilevante per il rapporto stagionale.
- La comunicazione di avvio del procedimento, ove previamente effettuata, esclude in linea di principio la censura relativa all'omessa partecipazione procedimentale nella fase cautelare.
- La disciplina dell'art. 42 del d.l. n. 73/2022 non consente il subentro di un diverso datore di lavoro in luogo di quello originariamente indicato per il nulla osta, poiché tale sostituzione può alterare la distribuzione delle quote di ingresso e complicare i controlli amministrativi.
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