Cassazione Civile, Ordinanza n. 27741/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di rimborso, proposta da un ente ospedaliero, dell'IRPEG versata per l'anno 2003 in misura eccedente il dovuto perché non era stata applicata la riduzione a metà dell'aliquota prevista per gli enti ospedalieri. L'Agenzia delle entrate aveva opposto silenzio-rifiuto all'istanza di rimborso del 28 ottobre 2008, sostenendo da un lato la decadenza dal rimborso per decorso del termine di 48 mesi ex art. 38 d.P.R. 602/1973, dall'altro l'incompatibilità del rimborso con l'adesione alla definizione agevolata ex art. 9 l. 289/2002. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il termine decorresse dal saldo, in cui il quantum era stato definitivamente determinato, e che il condono non impedisse il rimborso. In cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi: violazione dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, assumendo che il termine decorresse dai singoli acconti perché già allora il contribuente avrebbe dovuto considerare la riduzione d'aliquota; e violazione dell'art. 9 l. 289/2002, sostenendo che la definizione agevolata rendesse definitivi gli importi e precludesse ogni rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha ribadito che, per i versamenti in acconto, il termine di decadenza per il rimborso decorre dal saldo solo quando il diritto al rimborso nasca da un'eccedenza rispetto al tributo complessivamente dovuto o da una successiva determinazione definitiva dell'an e del quantum; se invece il versamento era già indebito al momento dell'acconto, il termine decorre da quel singolo versamento. Nel caso concreto ha ritenuto che la CTR avesse correttamente individuato nel saldo il momento della determinazione definitiva errata del debito, e che l'Agenzia non avesse adeguatamente contestato tale accertamento di fatto. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che l'adesione alla definizione automatica ex l. 289/2002 non impedisce, di per sé, la presentazione e l'accoglimento di domande di rimborso fondate su crediti tributari sorti nel medesimo periodo e per tributi oggetto di condono. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
termine di decadenza di 48 mesi per l'istanza di rimborso
Per i versamenti in acconto, il termine decorre dal saldo solo se il diritto al rimborso nasce da un'eccedenza rispetto al tributo complessivamente dovuto o da una successiva determinazione definitiva dell'an e del quantum; se il versamento era già indebito, decorre dal singolo versamento.
art. 11 d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamato dall'Ufficio come disposizione sulle detrazioni per l'impiego di personale disabile, ma la Corte non accoglie la censura perché la contestazione fattuale sul momento in cui il tributo era dovuto è stata ritenuta inadeguata.
art. 9 della legge n. 289 del 2002
L'adesione alla definizione agevolata non comporta, di per sé, rinuncia al credito né preclude la domanda di rimborso di imposte versate in eccesso.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale delle censure di violazione di legge prospettate dall'Agenzia.
Massime di principio
- Nel rimborso di imposte dirette versate in acconto, la decorrenza del termine decadenziale va individuata in base al momento in cui il versamento è divenuto oggettivamente indebito: se l'indebito emerge solo al saldo o con la determinazione definitiva del debito, il termine decorre da quel momento; se l'acconto era già indebito, decorre dal suo versamento.
- La deduzione di violazione di legge non può essere usata per sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sul momento in cui il tributo è stato definitivamente determinato e pagato.
- L'adesione a una definizione agevolata/condono fiscale non preclude automaticamente il rimborso di crediti tributari sorti nel medesimo periodo e relativi al medesimo tributo, ove il credito sia autonomamente fondato e accertato.
- Chi contesta in cassazione la decorrenza del termine di rimborso deve allegare con precisione la sequenza temporale dei versamenti e spiegare perché il credito fosse già sorto al momento degli acconti; una doglianza generica è insufficiente.
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