Cassazione Civile, Ordinanza n. 24357/2022 del 05/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società debitrice principale e dei fideiussori, della sentenza d'appello che aveva escluso la nullità di un contratto di fideiussione omnibus. I ricorrenti sostenevano che la garanzia fosse stata prestata mediante un contratto riproduttivo del modello ABI 2003, già ritenuto dalla Banca d'Italia contrario alla normativa antitrust, e che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare tale nullità confrontando i testi negoziali prodotti. Il ricorso era articolato in un unico motivo, formalmente inquadrato come omesso esame di un fatto decisivo, con richiamo alla presunta conformità del contratto al modello ABI vietato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse priva di autosufficienza, perché i ricorrenti non avevano trascritto integralmente i testi contrattuali da porre a confronto, impedendo alla Corte di verificare la dedotta corrispondenza tra il contratto di fideiussione e il modello ABI. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sull'omesso esame di un fatto decisivo, ribadendo che il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il modo e il tempo della discussione processuale e la sua decisività. Nessuna spesa è stata liquidata per la mancata costituzione dell'intimato; è stata inoltre disposta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
"il rigoroso rispetto delle previsioni"
Nel dedurre il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto degli atti e dei documenti su cui fonda la censura, in modo da consentire il controllo di legittimità.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
"il rigoroso rispetto delle previsioni"
La produzione degli atti e documenti necessari è condizione per il vaglio del motivo e per la verifica della sua fondatezza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"sussistenza dei presupposti per il versamento"
In caso di inammissibilità del ricorso è dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduca l'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica in modo specifico il fatto storico trascurato, il dato da cui emerge, il momento della sua deduzione processuale e la sua decisività.
- Il vizio di omesso esame non può essere fondato sulla sola critica alla valutazione delle prove, quando il fatto storico risulti comunque esaminato dal giudice di merito.
- Chi invoca la nullità di un contratto per la sua corrispondenza a un modello negoziale censurato deve trascrivere o comunque riprodurre nei suoi elementi essenziali i testi contrattuali rilevanti, così da consentire il controllo di comparazione da parte della Corte di cassazione.
- L'inadempimento degli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso preclude l'esame del merito della censura e conduce alla declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
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